Cassazione Civile, Ordinanza n. 21724/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento e un diniego di rimborso dell'accisa sull'energia elettrica relativa a rate di acconto versate per i mesi da gennaio a maggio 2014 da una società consortile che produce energia da fonti rinnovabili e la cede ai consorziati. In un primo giudizio di appello, l'Agenzia aveva sostenuto che l'esenzione prevista per gli autoproduttori non fosse applicabile all'energia ceduta a terzi consorziati e che la nozione di autoproduttore desumibile dal d.lgs. n. 79/1999 fosse irrilevante in materia tributaria. In un secondo giudizio, l'Agenzia ha anche censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita violazione del ne bis in idem, sostenendo che il secondo gravame fosse solo una rinotificazione o, comunque, che la CTR avrebbe dovuto riunire i procedimenti invece di dichiararne l'inammissibilità. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso iscritto al RG n. 10769/2020, ritenendo fondato il motivo relativo all'esenzione dall'accisa: l'agevolazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA spetta solo quando l'autoproduttore consuma direttamente l'energia prodotta, mentre non opera per l'energia ceduta a soggetti distinti, anche se consorziati; inoltre la nozione di autoproduttore del d.lgs. n. 79/1999 non è utilizzabile per individuare i soggetti esenti in materia di accise. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. Quanto al ricorso RG n. 10758/2020, ha rigettato i primi due motivi, confermando che il secondo appello identico al primo è inammissibile per consumazione del potere di impugnazione una volta che il primo sia validamente proposto; il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
L'esenzione accisa per l'energia elettrica autoprodotta spetta solo se l'energia è anche consumata dallo stesso autoproduttore; non copre l'energia ceduta a consorziati o a soggetti giuridicamente distinti.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono, in linea generale, soggette al pagamento del tributo, salvo la specifica esenzione prevista dalla legge.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
La definizione di autoproduttore contenuta nella disciplina del mercato elettrico ha finalità estranee alla materia fiscale e non può essere utilizzata per estendere l'esenzione dalle accise.
Il giudicato processuale e il principio di consumazione dell'impugnazione impediscono la riproposizione di un secondo gravame identico quando il primo sia stato validamente proposto e deciso.
In presenza di impugnazioni distinte ma connesse avverso la stessa sentenza, il tema della riunione dei procedimenti è rilevante, ma non impedisce la declaratoria di inammissibilità del secondo atto se si tratta di duplicazione dell'impugnazione.
La parte ricorrente lo richiama per sostenere che il secondo atto fosse una mera rinnovazione/sanatoria del primo atto di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per l'autoproduzione richiede identità tra soggetto che produce e soggetto che consuma l'energia; la cessione, anche ai consorziati, fa venire meno il presupposto agevolativo per la parte ceduta.
- Le definizioni contenute in una normativa extra-tributaria, se destinate a fini diversi dalla fiscalità, non possono essere automaticamente trasposte per individuare l'ambito soggettivo di un'esenzione d'imposta.
- Nel processo civile e tributario, il principio di consumazione dell'impugnazione preclude la riproposizione di un secondo atto identico quando il primo appello sia stato validamente proposto; il secondo è inammissibile se non si tratta di mera rinnovazione tempestiva di un atto viziato e non ancora dichiarato inammissibile.
- La duplicazione di impugnazioni contro la medesima sentenza impone di verificare quale atto abbia validamente introdotto il giudizio; solo in caso di invalidità del primo e tempestiva sostituzione è ammissibile il secondo atto.
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