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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10001/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una procedura DOCFA relativa all’accatastamento di un immobile. I proprietari avevano presentato una proposta di classamento in categoria A/3, classe 1, rendita euro 374,43, con consistenza di 5 vani. L’Agenzia delle Entrate aveva invece emesso un avviso di accatastamento attribuendo la categoria A/7, classe 2, rendita euro 1.833,42 e consistenza di 10 vani. La CTP aveva annullato l’atto per difetto di motivazione; la CTR aveva confermato, rilevando che l’avviso era composto da tre fogli e non consentiva di comprendere se il riclassamento fosse avvenuto con metodo comparativo o ispettivo. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 7 l. 212/2000 e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse sufficiente. I contribuenti proponevano ricorso incidentale condizionato per violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse esaminato le prove da loro offerte sull’erroneità dell’accatastamento, ritenendo però il merito assorbito dal vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e lo ha rigettato. Ha affermato che, nelle procedure DOCFA, la motivazione dell’avviso può essere minimale solo quando l’Ufficio non contesti gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguardi una diversa valutazione tecnico-estimativa; invece, quando il classamento dipende dalla diversa considerazione di un elemento fattuale essenziale come la consistenza e il numero dei vani, l’avviso deve contenere una motivazione più completa e specifica. Poiché nel caso concreto il passaggio da 5 a 10 vani implicava una diversa ricostruzione fattuale, la mera indicazione del nuovo inquadramento catastale non era sufficiente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte la utilizza nel senso che, in presenza di una diversa ricostruzione di elementi fattuali decisivi per il classamento catastale, la motivazione deve essere specifica e non meramente formale.

  • art. 7 l. 212/2000

    Richiamato quale norma sull’obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene che, nel caso di riclassamento fondato su diversa valutazione di un elemento essenziale come i vani, la motivazione debba consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi compiutamente.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato in relazione alla procedura DOCFA e all’atto di classamento catastale; la Corte conferma che la motivazione dell’avviso va calibrata sulla natura del mutamento introdotto dall’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere la mancata valutazione delle prove sul merito; la questione resta assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l’avviso di classamento è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente e la divergenza deriva da una mera valutazione tecnica o estimativa.
  • Se il riclassamento catastale dipende dalla diversa considerazione di un elemento di fatto essenziale, come la consistenza o il numero dei vani, la motivazione dell’avviso deve essere più approfondita e deve indicare le specifiche ragioni del mutamento.
  • La motivazione dell’atto catastale deve essere tale da consentire al contribuente sia di esercitare pienamente il diritto di difesa sia di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
  • Quando il motivo di ricorso principale è infondato e viene rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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