Cassazione Penale, Sentenza n. 32015/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omissione della motivazione circa la richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131‑bis cod. pen.). L'imputato sosteneva che, in considerazione della sua incensuratezza e della modestia del fatto (6,6 grammi di marijuana), dovesse essere riconosciuta la particolare tenuità. In sentenza il GUP aveva applicato il minimo edittale e concesso la sospensione condizionale della pena, ma non aveva motivato sul punto della tenuità e aveva semplicemente negato le circostanze attenuanti generiche senza specificazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano (giudice competente per l'appello). Motivo: omissione di adeguata motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art.131‑bis; il diniego delle generiche e l'applicazione del minimo edittale non possono sostituire una valutazione motivata sulla particolare tenuità, essendo i relativi parametri di natura oggettiva. La causa è rinviata perché la Corte d'appello valuti specificamente la richiesta secondo i criteri di legge.
Norme richiamate
La Corte sottolinea che i parametri per valutare la particolare tenuità (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) hanno natura e struttura oggettiva e richiedono motivazione specifica; il semplice diniego delle attenuanti generiche non implica automaticamente il rigetto della particolare tenuità.
art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Norma sostanziale in base alla quale è stata contestata la condotta (reato oggetto del processo). La sentenza di merito ha condannato l'imputato per il fatto commesso l'11 giugno 2020.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti della motivazione in cassazione (limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso).
art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza al giudice d'appello in caso di annullamento con rinvio; la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano, giudice competente per l'appello.
Massime di principio
- Il giudice deve esaminare e motivare espressamente ogni richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131‑bis); l'omissione di tale motivazione può determinare l'annullamento della sentenza.
- Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche non equivale automaticamente al rigetto della particolare tenuità: i criteri sono diversi (soggettivi per le generiche, oggettivi per la tenuità) e vanno valutati separatamente e motivati.
- La concessione del minimo edittale o della sospensione condizionale non esclude l'obbligo di spiegare in maniera distinta se e perché non ricorrono i presupposti dell'art.131‑bis.
- In casi di modesta quantità di droga (es. qualche grammo), la difesa dovrebbe documentare e valorizzare gli elementi oggettivi richiesti dall'art.131‑bis (quantità, modalità, esiguità del danno) e l'assenza di pericolosità sociale o finalità di spaccio.
- Se il giudice di merito omette la motivazione sul punto, è possibile impugnare in Cassazione chiedendo l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito valuti specificamente la richiesta alla luce dei parametri normativi.
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