Cassazione Penale, Sentenza n. 32021/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (termine a comparire non rispettato per intero), motivo che assorbe gli altri, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado del 12/11/2019, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per gli ulteriori provvedimenti consequenziali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in più motivi: (1) nullità della citazione per difetto del termine a comparire di 60 giorni previsto dall'art. 552 c.p.p., contestando la sommabilità dei termini usata dai giudici di merito; (2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto all'art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000 per mancanza della prova certa della consegna delle certificazioni ai dipendenti; (3) errore nell'esclusione della continuazione con altro procedimento penale (art. 81 c.p.) relativo a fatto analogo; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.), lamentando che l'impossibilità di riparare derivava dal fallimento della società.
Norme richiamate
art. 552 cod. proc. pen., comma 3
Il termine a comparire di 60 giorni deve essere concesso per intero e non può essere sommato con altri termini; la sua inosservanza determina l'annullamento quando non sia stato effettivamente concesso un nuovo termine di 60 giorni per intero.
art. 178 lett. c cod. proc. pen.
Riferimento alle censure di nullità relative agli atti procedurali che incidono sul diritto di difesa; utilizzato per sostenere la invalidità della citazione irregolare.
art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000
Norma penale tributaria contestata (omesso versamento di somme trattenute a titolo di ritenuta); la Corte di merito aveva ritenuto provata la consegna delle certificazioni ai dipendenti in via indiretta, posizione però oggetto di censura nel ricorso.
art. 81 cod. pen.
Richiamato con riguardo alla possibile continuazione tra più fatti dello stesso disegno criminoso; la Corte di Cassazione ha però deciso la causa per un motivo procedurale, assorbendo le questioni di merito.
art. 62‑bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente deduceva che il fallimento della società impediva ogni riparazione e giustificava il riconoscimento delle attenuanti, ma la Cassazione non ha esaminato il merito avendo annullato per vizio procedurale.
art. 148 comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: l'avviso orale al difensore può sostituire la notificazione dell'ordinanza di rinvio se il giudice concede per intero il nuovo termine di 60 giorni; ma tale sostituzione è valida solo quando il nuovo termine sia effettivamente di 60 giorni.
art. 99 comma 1 cod. proc. pen.
Riguarda la rappresentanza del difensore presente: la giurisprudenza citata ammette che il difensore rappresenti l'imputato e riceva l'avviso orale, ma ciò non sopperisce all'obbligo di concedere per intero il termine dilatorio di 60 giorni.
Massime di principio
- Il termine a comparire di 60 giorni previsto dall'art. 552 c.p.p. è perentorio e deve essere concesso per intero; non è possibile 'sommare' termini intermedi per raggiungere i 60 giorni richiesti.
- Se il giudice rinvia l'udienza e intende rimettere l'imputato in termini, deve garantire espressamente il nuovo termine di 60 giorni per intero; l'avviso orale al difensore sostituisce la notificazione solo se il requisito del nuovo termine è rispettato.
- Nei reati tributari di omesso versamento (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000) la prova della consegna delle certificazioni ai dipendenti non può essere presunta solo dalla mera presentazione della dichiarazione: serve prova diretta o indizi stringenti della effettiva consegna.
- La questione della continuazione (art. 81 c.p.) richiede valutazione del medesimo disegno criminoso e temporalità ravvicinata; tuttavia, difetti procedurali rilevanti possono assorbire e impedire l'esame di tali questioni di merito.
- L'impossibilità materiale di riparare il danno (per esempio per fallimento della società) costituisce elemento da valutare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la relativa valutazione resta di merito e non può neutralizzare un vizio procedurale rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32015/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32017/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32024/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32025/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32027/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →