Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32021/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (termine a comparire non rispettato per intero), motivo che assorbe gli altri, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado del 12/11/2019, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per gli ulteriori provvedimenti consequenziali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione articolato in più motivi: (1) nullità della citazione per difetto del termine a comparire di 60 giorni previsto dall'art. 552 c.p.p., contestando la sommabilità dei termini usata dai giudici di merito; (2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto all'art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000 per mancanza della prova certa della consegna delle certificazioni ai dipendenti; (3) errore nell'esclusione della continuazione con altro procedimento penale (art. 81 c.p.) relativo a fatto analogo; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.), lamentando che l'impossibilità di riparare derivava dal fallimento della società.

Norme richiamate

  • art. 552 cod. proc. pen., comma 3

    Il termine a comparire di 60 giorni deve essere concesso per intero e non può essere sommato con altri termini; la sua inosservanza determina l'annullamento quando non sia stato effettivamente concesso un nuovo termine di 60 giorni per intero.

  • art. 178 lett. c cod. proc. pen.

    Riferimento alle censure di nullità relative agli atti procedurali che incidono sul diritto di difesa; utilizzato per sostenere la invalidità della citazione irregolare.

  • art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000

    Norma penale tributaria contestata (omesso versamento di somme trattenute a titolo di ritenuta); la Corte di merito aveva ritenuto provata la consegna delle certificazioni ai dipendenti in via indiretta, posizione però oggetto di censura nel ricorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato con riguardo alla possibile continuazione tra più fatti dello stesso disegno criminoso; la Corte di Cassazione ha però deciso la causa per un motivo procedurale, assorbendo le questioni di merito.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente deduceva che il fallimento della società impediva ogni riparazione e giustificava il riconoscimento delle attenuanti, ma la Cassazione non ha esaminato il merito avendo annullato per vizio procedurale.

  • art. 148 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: l'avviso orale al difensore può sostituire la notificazione dell'ordinanza di rinvio se il giudice concede per intero il nuovo termine di 60 giorni; ma tale sostituzione è valida solo quando il nuovo termine sia effettivamente di 60 giorni.

  • art. 99 comma 1 cod. proc. pen.

    Riguarda la rappresentanza del difensore presente: la giurisprudenza citata ammette che il difensore rappresenti l'imputato e riceva l'avviso orale, ma ciò non sopperisce all'obbligo di concedere per intero il termine dilatorio di 60 giorni.

Massime di principio

  • Il termine a comparire di 60 giorni previsto dall'art. 552 c.p.p. è perentorio e deve essere concesso per intero; non è possibile 'sommare' termini intermedi per raggiungere i 60 giorni richiesti.
  • Se il giudice rinvia l'udienza e intende rimettere l'imputato in termini, deve garantire espressamente il nuovo termine di 60 giorni per intero; l'avviso orale al difensore sostituisce la notificazione solo se il requisito del nuovo termine è rispettato.
  • Nei reati tributari di omesso versamento (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000) la prova della consegna delle certificazioni ai dipendenti non può essere presunta solo dalla mera presentazione della dichiarazione: serve prova diretta o indizi stringenti della effettiva consegna.
  • La questione della continuazione (art. 81 c.p.) richiede valutazione del medesimo disegno criminoso e temporalità ravvicinata; tuttavia, difetti procedurali rilevanti possono assorbire e impedire l'esame di tali questioni di merito.
  • L'impossibilità materiale di riparare il danno (per esempio per fallimento della società) costituisce elemento da valutare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la relativa valutazione resta di merito e non può neutralizzare un vizio procedurale rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.