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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

El Gana denunciava l'omessa ammissione di una prova decisiva (escussione di un teste) nell'ambito dell'abbreviato condizionato, sostenendo che la testimonianza avrebbe dimostrato l'assenza di condotta violenta a suo carico e chiarito lo scambio di stupefacente; inoltre deduceva carenza di prova della codetenzione dello stupefacente. Touati deduceva che, avendo confessato e collaborato, gli sarebbero dovute essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) con prevalenza sulle aggravanti, tenuto conto della sua giovane età e della sua collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: li ha ritenuti generici, ripetizione di motivi di appello e privi del necessario confronto con le motivazioni della sentenza di secondo grado. Sul punto processuale relativo all'omessa escussione del teste in abbreviato condizionato, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la decisione del giudice di non acquisire una prova reputandola superflua integra una nullità sanabile se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova; nel caso di specie non era stata proposta alcuna eccezione prima della sentenza, configurando una rinuncia tacita. Sul merito, la sentenza di merito era adeguatamente motivata circa il passaggio della droga tra imputati e circa l'inattendibilità del coimputato che cercava di scagionare El Gana; inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche a Touati era una valutazione di merito supportata dalla mancanza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stante l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'omessa ammissione di una prova nel giudizio abbreviato condizionato; la Corte precisa che la mancata acquisizione di una prova reputata superflua integra una nullità di ordine generale, ma tale nullità è sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova (rinuncia tacita).

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite stretto alla motivazione dei ricorsi in materia di abbreviato, per cui le eccezioni devono essere dedotte nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte interpreta le attenuanti generiche come strumento volto a consentire, se del caso, la determinazione della pena al di sotto del minimo edittale; se il giudice determina la pena al di sopra del minimo, il diniego della prevalenza delle generiche diviene elemento di calcolo e non mezzo di determinazione della sanzione e la sua valutazione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo che la parte non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito in relazione alla partecipazione a più reati; usato dalla Corte di merito per ricondurre le condotte contestate alla fattispecie di concorso di persone nel reato.

  • art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti

    Norma richiamata quale base della contestazione per il traffico/possesso di stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto provato il passaggio di stupefacente tra gli imputati.

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato come capo di imputazione (resistenza o altro illecito verso P.G.); la difesa aveva chiesto prova testimoniale su aspetti della relazione di servizio, ma la Corte ha ritenuto la valutazione del merito non censurabile in Cassazione.

  • art. 582 cod. pen.

    Citato come parte delle imputazioni; la Corte ha valutato le prove e le dichiarazioni rilevanti per la responsabilità penale senza rilevare vizio di motivazione idoneo a consentire la riconsiderazione in Cassazione.

  • art. 585 cod. pen.

    Citato tra le norme applicate alle condotte contestate; la sua applicazione è stata ritenuta adeguatamente motivata nella sentenza impugnata.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso formale o continuazione tra reati; utilizzato dalla Corte di merito per il cumulativo calcolo della pena.

Massime di principio

  • In un giudizio abbreviato condizionato, la decisione del giudice di non acquisire una prova reputandola superflua costituisce una nullità sanabile: la parte deve eccepirla tempestivamente (prima della chiusura della fase di assunzione della prova), altrimenti si configura rinuncia tacita e la doglianza si estingue.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione degli elementi di fatto né per rinnovare la comparazione della credibilità delle prove: le censure che chiedono diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittori o omissivi.
  • Le censure sulla motivazione sono ammesse in Cassazione solo se riguardano la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione stessa, ovvero il palese ignoramento di atti probatori esistenti; non sono ammissibili critiche meramente persuasive o alternative ricostruzioni dei fatti.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è una valutazione discrezionale del giudice di merito: la sua negazione, se adeguatamente motivata (es. per mancanza di elementi positivi o per precedenti penali), non è sindacabile in Cassazione.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile può essere disposta la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che il ricorrente provi di non aver agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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