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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32017/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 22/06/2021, con cui Dessi' era stato assolto dal reato di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti (perché il fatto non sussiste) ma condannato per il residuo capo (art. 110 c.p., 26, 28, 73, comma 2, e 80, comma 2, T.U. stupefacenti) a 2 anni e 4 mesi di reclusione e euro 7.000 di multa. Il ricorrente deduce: mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e sul contributo causale (art. 192 c.p.p., 73 e 80 T.U.); le intercettazioni sarebbero discordanti e non riportate in sentenza; violazione di legge per insufficienza degli indizi (art. 192 c.p.p.); contestazione dell'accertamento dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 T.U.) sostenendo l'assenza di sequestri o riscontri materiali; vizi nella valutazione della recidiva (contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale anziché semplice) e mancata applicazione della continuazione con pregressi reati giudicati dal Tribunale di Oristano (11/12/2009). Richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'Appello, soprattutto in relazione alle intercettazioni considerate chiare circa la responsabilità del ricorrente e al calcolo dell'ingente quantitativo desunto dalla coltivazione (si fa riferimento a 847 piante e a una presumibile rendita complessiva di oltre 400.000 euro). I motivi relativi alla recidiva e alla continuazione sono ritenuti generici e non devoluti alla cognizione della Cassazione o non specificamente contestati in appello. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Regola procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (norma incidentale sulla trattazione).

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Norma richiamata in relazione all'assoluzione per quel capo (la Corte d'Appello ha assolto Dessi' per questo articolo perché il fatto non sussiste).

  • art. 110 c.p., artt. 26, 28, 73 comma 2, 80 comma 2 T.U. stupefacenti

    Norme sostanziali poste a fondamento della condanna residua: concorso nel reato, norme sul commercio/coltivazione di stupefacenti e aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2). La Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle intercettazioni e della stima della produzione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiama il principio che la condanna deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la Cassazione osserva che la Corte d'Appello ha adeguatamente valutato le intercettazioni e che non sussiste manifesta illogicità o travisamento della prova.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti alla motivazione richiesti per il ricorso in cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari), richiamati nel procedimento.

  • art. 99 c.p.

    "se il recidivo commette un altro delitto non colposo"

    Citato nel ragionamento sulla recidiva: la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato i precedenti e che la questione è stata trattata come infondata/generica; la norma richiede i presupposti per la recidiva reiterata.

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione fra reati: il ricorrente aveva lamentato omissione di applicazione della continuazione con precedenti sentenze, ma la Cassazione rileva che l'eccezione è generica e non adeguatamente sviluppata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte dispone il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e le spese del procedimento.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti: le critiche alla persuasività della motivazione del giudice di merito sono inammissibili se non configurano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni sono valutazione di merito: la loro interpretazione, anche se criptica, è rimessa al giudice del merito e sarà sindacabile in Cassazione solo in caso di travisamento incontestabile del contenuto.
  • Per l'accertamento dell'aggravante dell'ingente quantità, la Corte può ragionevolmente desumere la portata dalla consistenza della coltivazione e dalle dichiarazioni intercettate; contestazioni generiche sull'assenza di sequestri o riscontri materiali richiedono argomentazione specifica per essere accolte.
  • Questioni relative a recidiva e continuazione devono essere specificamente dedotte e sviluppate in sede di appello: deduzioni tardive o generiche in Cassazione sono inammissibili.
  • Un ricorso in Cassazione basato su censure generiche della motivazione è a rischio di inammissibilità e di condanna per spese e ammenda; occorre puntualizzare vizi determinanti (manifesti errori logici, contraddizioni, o travisamento della prova).

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