Cassazione Penale, Sentenza n. 32025/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la conferma della condanna per omesso versamento di imposte (art. 10‑ter d.lgs. 74/2000) per euro 260.632,00 relativo al 2013. Il ricorrente deduce: (1) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), sostenendo che la soglia di punibilità sarebbe stata superata di poco (10.630,00 euro = 4,24% dell'importo) e non del 5% come ritenuto; i precedenti penali sarebbero antichi e depenalizzati e non dimostrerebbero abitualità; (2) violazione dell'art. 163 c.p. per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che le precedenti sospensioni erano remote e i reati depenalizzati, sicché la pena complessiva non supererebbe i due anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la particolare tenuità alla luce di quattro precedenti specifici della stessa indole che escludono l'occasionalità e la particolare tenuità. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché l'imputato aveva già beneficiato due volte della sospensione e il ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici sui presunti effetti di depenalizzazione sui precedenti. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑ter d.lgs. 74/2000
Norma delittuosa contestata: omesso versamento di ritenute o imposte. È la fattispecie oggetto della condanna per l'anno 2013.
art. 131‑bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte richiama che la sua applicazione richiede valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e che i precedenti ostano solo se configurano abitualità, professionalità o tendenza, oppure più reati della stessa indole.
art. 163 c.p.
Regola la sospensione condizionale della pena. La Corte ricorda che la precedente giurisprudenza e la Costituzione consentono la sospensione purché la pena inflitta cumulata con precedenti non superi i limiti previsti; tuttavia preesistenti concessioni e la valutazione dei precedenti possono ostare a una nuova concessione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti al contenuto della motivazione e alla formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso deve essere specifico nei termini utili alla valutazione della Corte.
art. 616 c.p.p.
Disposizione che prevede l'obbligo di pagare le spese processuali e, in caso di ricorso infondato o inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata qui per imporre il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 95/1976
Richiamata in ordine al principio che la sospensione condizionale può essere concessa se la pena complessiva non supera il limite previsto, ma la sua invocazione richiede la verifica concreta delle pene pregresse; non vale a favore se il ricorrente non dimostra in concreto i dati utili.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione concreta della gravità del fatto e del grado di colpevolezza; i precedenti ostano solo se configurano una situazione di abitualità, professionalità o tendenza o riguardano più reati della stessa indole.
- La mera indicazione di una soglia percentuale superata di poco non è sufficiente: bisogna dimostrare in modo specifico e documentato che i parametri di gravità e colpevolezza giustificano l'esclusione della punibilità.
- Chi chiede la sospensione condizionale deve fornire dati concreti sulle pregresse concessioni e sul calcolo delle pene cumulative (reato per reato) per provare che il cumulo non supera i limiti di legge; affermazioni generiche e non documentate sono inammissibili.
- Precedenti penali, anche se vecchi o riferiti a reati poi depenalizzati, vanno dettagliati: il giudice valuta la loro natura, la temporalità e l'effetto sulla personalità criminale dell'imputato prima di escludere benefici processuali.
- In cassazione la mancanza di specificità nei motivi di ricorso (assenza di elementi fattuali e giuridici precisi) può portarene l'inammissibilità; è essenziale motivare punto per punto e allegare documenti probatori pertinenti.
- In presenza di due precedenti benefici della sospensione condizionale, ottenere una nuova sospensione è più difficile: occorre dimostrare in concreto che le condizioni normative per la concessione sussistono ancora.
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