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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05190/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno 2011, fondato sul confronto tra la dichiarazione dei redditi e la documentazione bancaria spontaneamente prodotta dal contribuente dopo un invito a comparire. L’Ufficio contestava la mancata giustificazione di diversi versamenti su conto corrente e assumeva l’esistenza di un maggior reddito non dichiarato, anche in relazione a un rilevante investimento immobiliare. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo l’atto carente di motivazione, ravvisando una violazione del contraddittorio e ritenendo non adeguatamente superata la presunzione posta a base dell’accertamento. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 212/2000 per insussistenza del vizio di motivazione; (2) violazione degli artt. 67 TUIR e 12 l. n. 212/2000 per insussistenza della dedotta violazione del contraddittorio; (3) violazione dell’art. 67 TUIR e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per errata esclusione dell’efficacia presuntiva dei versamenti bancari e per erronea valutazione della prova contraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l’avviso era sufficientemente motivato, poiché indicava chiaramente la ragione dell’accertamento e poteva legittimamente richiamare un invito già notificato e noto al contribuente. Ha poi escluso la violazione del contraddittorio, osservando che, nei tributi non armonizzati, esso non è obbligatorio per gli accertamenti a tavolino e che, comunque, il contribuente era stato coinvolto e chiamato a giustificare i movimenti contestati. Infine ha censurato la valutazione della CTR sulla prova presuntiva: cospicui versamenti su conto corrente, a fronte di un reddito dichiarato modesto, consentono una presunzione di maggior reddito, e grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria idonea; la mera allegazione dell’esistenza di un’attività d’impresa familiare con corrispettivi annui lordi non è sufficiente, poiché non prova la disponibilità degli utili necessari a giustificare l’esborso immobiliare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e richiama fatti e presupposti già noti al destinatario.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’atto impositivo non è nullo per difetto di motivazione se espone in modo intellegibile le ragioni dell’accertamento.

  • art. 67 TUIR

    È richiamato come norma sulla base della quale si fonda l’accertamento del maggior reddito non dichiarato e il ragionamento presuntivo sui versamenti bancari.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per i tributi non armonizzati e non può essere esteso fino a equiparare situazioni non previste dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di maggior reddito grava sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Da fatti noti, quali cospicui versamenti bancari e redditi dichiarati esigui, può desumersi per presunzione un maggior reddito; la presunzione deve essere contrastata con prova contraria concreta e pertinente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l’avviso è validamente motivato se rende comprensibili al contribuente le ragioni della pretesa fiscale, anche mediante il richiamo a precedenti atti o richieste già conosciuti dal destinatario.
  • Nei tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce regola generale per gli accertamenti "a tavolino", salvo specifica previsione di legge o diversa esigenza derivante da norme applicabili al caso concreto.
  • L’accertamento fondato su movimentazioni bancarie di importo rilevante, in presenza di redditi dichiarati modesti, è sorretto da una presunzione grave, precisa e concordante di maggiore capacità reddituale, che il contribuente deve vincere con prova contraria specifica.
  • Per superare la presunzione derivante da versamenti bancari non è sufficiente allegare in modo generico l’esistenza di un’attività produttiva o l’ammontare lordo dei corrispettivi: occorre dimostrare la concreta disponibilità degli utili o delle somme idonee a giustificare l’esborso contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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