Cassazione Civile, Ordinanza n. 38675/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d'imposta 2011 e 2012 nei confronti di una contribuente, già legale rappresentante di una società, sulla base di una verifica svolta presso la società e dell'esame di conti correnti a lei riconducibili, cointestati anche a un terzo. La CTR aveva confermato gli accertamenti ritenendo operante la presunzione bancaria e reputando non provate le giustificazioni sui prelievi e versamenti in contanti, asseritamente destinati al pagamento di retribuzioni. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare la riconducibilità dei movimenti ai conti cointestati; 2) omessa motivazione/omessa pronuncia sulla domanda di riduzione della pretesa, in relazione sia ai redditi già dichiarati sia ai pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti effettuati con i prelievi contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando il conto è intestato o cointestato al contribuente, l'Amministrazione può utilizzare i movimenti bancari ai fini dell'accertamento con presunzione legale, e spetta al contribuente fornire prova analitica dell'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, rilevando comunque che la CTR aveva preso in considerazione sia il tema dei redditi dichiarati sia quello dei prelievi usati per le retribuzioni, motivando nel senso della mancanza di prova e della non opponibilità all'Ufficio. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 1 e 7; comma 1, n. 2
In tema di imposte dirette, consente l'acquisizione e l'utilizzo dei dati relativi ai movimenti sui conti del contribuente; per i conti intestati o cointestati al contribuente opera la presunzione legale di riferibilità dei movimenti a operazioni imponibili, con onere del contribuente di fornire prova contraria. Per i conti intestati a terzi, la presunzione opera solo se l'Ufficio provi la disponibilità di fatto del conto da parte del contribuente o la fittizietà dell'intestazione.
secondo comma, numeri 2 e 7
Norma richiamata in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per gli accertamenti bancari in materia IVA, con identica logica presuntiva sui movimenti dei conti del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina degli accertamenti bancari.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è stata prospettata come omessa motivazione su fatto decisivo, ma la Corte l'ha sostanzialmente ricondotta anche a un vizio di omessa pronuncia, ritenendola comunque inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, se i conti sono intestati o cointestati al contribuente, l'Ufficio può fondare la rettifica su una presunzione legale relativa che trasferisce sul contribuente l'onere di provare analiticamente la non imponibilità delle singole movimentazioni.
- La cointestazione del conto a un terzo non esclude di per sé la presunzione fiscale; il contribuente deve dimostrare, con prova specifica, che i movimenti non sono riferibili a redditi imponibili o che sono già stati dichiarati o fiscalmente irrilevanti.
- Per i conti formalmente intestati a terzi, l'Amministrazione deve invece provare la disponibilità di fatto del conto da parte del contribuente o la fittizietà dell'intestazione prima di avvalersi della presunzione bancaria.
- In cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di omessa motivazione richiede specificità e dimostrazione della decisività della questione; non basta una censura generica se la sentenza impugnata ha comunque affrontato il tema controverso.
- Quando il giudice di merito afferma la mancanza di prova sulle giustificazioni offerte dal contribuente, la censura in sede di legittimità deve colpire puntualmente tale ratio decidendi, altrimenti resta infondata o inammissibile.
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