Cassazione Civile, Ordinanza n. 27414/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La parte contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo riferito a due cartelle di pagamento, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle stesse. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo rituale la notificazione; la pronuncia era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 100 c.p.c., 2909 c.c. e 3-bis del d.l. n. 146/2021, sostenendo che l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, in base alla nuova disciplina dell'impugnazione di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, avrebbe determinato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado sulla validità della notifica; ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e con l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità delle cartelle. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla portata applicativa dell'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 ai giudizi pendenti e sulla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, nonché sull'ammissibilità dell'allegazione dell'interesse anche in cassazione; ha osservato che la ricorrente non aveva allegato/provato alcuno dei pregiudizi tassativi previsti dalla norma. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la declaratoria di inammissibilità per difetto originario di interesse ad agire comporti un giudicato sulla validità delle notifiche delle cartelle, affermando che tale pronuncia incide sulla condizione dell'azione e preclude accertamenti con efficacia di giudicato sui diritti soggettivi in quella sede. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. come richiamato dall'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma pari alle spese in favore della controricorrente e di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ha altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per contestare il difetto di interesse ad agire; la Corte ribadisce che l'interesse alla tutela immediata deve risultare e può essere allegato anche in cassazione, ma nel caso concreto non era stato dedotto alcun pregiudizio tipico.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il rischio di giudicato sulla validità della notifica; la Corte esclude tale effetto affermando che la declaratoria di inammissibilità per carenza originaria di interesse incide sulla domanda introduttiva e non consolida accertamenti di merito.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Norma ritenuta applicabile ai processi pendenti; specifica l'interesse a impugnare immediatamente ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata solo nei casi tassativi di pregiudizio indicati dal legislatore.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come novellato, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella solo al ricorrere dei pregiudizi tipizzati.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Individuato tra i casi tassativi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
Invocato per dedurre omessa pronuncia; il motivo è stato assorbito dall'inammissibilità del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione di legge dedotto contro la sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia dedotto nel secondo motivo.
Richiamato per la definizione del ricorso in conformità alla proposta del consigliere delegato e per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, quale conseguenza della conformità tra proposta e decisione finale.
Applicato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, esclude l'irragionevolezza della disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 24 Cost.
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, esclude la violazione del diritto di difesa perché la norma amplia e non comprime la tutela nei casi tipizzati e perché resta ferma la tutela cautelare.
art. 1 Protocollo Addizionale alla CEDU
La questione di legittimità prospettata è stata ritenuta infondata nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge.
- La disciplina introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 si applica anche ai processi pendenti, perché incide e specifica l'interesse ad agire, non già i presupposti sostanziali della pretesa tributaria.
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad agire può essere allegato anche mediante documentazione sopravvenuta fino alla decisione, ma resta necessario che sia concretamente dedotto e riferito a uno dei pregiudizi tipizzati dal legislatore.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza originaria di interesse ad agire non determina un giudicato sul merito della questione relativa alla validità della notificazione delle cartelle, poiché colpisce la condizione dell'azione e travolge le statuizioni che presuppongono tale interesse.
- La questione di legittimità costituzionale prospettata come motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si traduce in un vizio autonomo della sentenza impugnata, restando rimessa al giudice la valutazione sulla rimessione alla Corte costituzionale.
- La selezione legislativa dei casi in cui è consentita l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata non è di per sé irragionevole, quando risponde a esigenze di contenimento del contenzioso e di tutela differenziata di specifici pregiudizi.
- In caso di definizione del ricorso in conformità alla proposta del consigliere relatore, può trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come forma di contrasto all'abuso del processo.
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