Cassazione Civile, Ordinanza n. 01986/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere, nei confronti della datrice di lavoro, il riconoscimento di tre distinte voci economiche: 1) il trattamento retributivo del sistema incentivante a quota variabile previsto dal CCNL e dal contratto integrativo, per gli anni 2012-2015, assumendo come parametro quanto percepito per il 2011 e chiedendo, in subordine, quantificazione tramite CTU; 2) il premio di produttività V.A.P. previsto dal CCNL e dal contratto integrativo per gli anni 2013-2015, sulla base di quanto già ricevuto per il 2012, anche qui con richiesta di eventuale quantificazione tecnica; 3) l’indennità contrattuale per prestazioni oltre 200 ore annue rispetto al normale orario della 3^ area professionale per gli anni 2013-2015. La società si era difesa sostenendo, tra l’altro, che il premio incentivante per il 2012 fosse già stato pagato e contestando nel merito tutte le domande. Il Tribunale aveva rigettato le pretese; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la scrittura privata del 7 ottobre 2015 riguardasse solo il V.A.P. e fosse, quanto al resto, una mera ipotesi di accordo subordinata all’approvazione del CdA, mai intervenuta, oltre a reputare non specificamente censurato in appello il rigetto della domanda sull’indennità ex art. 37 del contratto integrativo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevanti prove e richieste istruttorie; violazione dei criteri di interpretazione contrattuale per aver qualificato l’atto del 7 ottobre 2015 come mera ipotesi di accordo; violazione dell’art. 2384 c.c. per l’esclusione della rilevanza della dichiarazione del presidente del CdA; violazione delle norme sul giudicato per avere considerato non impugnata la statuizione sull’indennità ex art. 37; violazione delle norme sulle spese per la condanna alle spese e la loro liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di ricorso. In particolare ha affermato che: il primo motivo era in larga parte inammissibile perché confuso, diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, e infondato quanto alla dedotta omessa pronuncia; il secondo motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con la motivazione di merito; il terzo motivo era inammissibile e comunque infondato, poiché l’art. 2384 c.c. non si applica quando nell’atto sia espressamente prevista l’approvazione dell’organo collegiale come requisito di validità/efficacia; il quarto motivo era inammissibile perché non indicava in modo autosufficiente dove la questione fosse stata riproposta in appello, e perché il capo non impugnato era correttamente ritenuto passato in giudicato; il quinto motivo era in parte infondato e in parte inammissibile, poiché le spese seguono la soccombenza e la liquidazione entro i parametri è insindacabile nei limiti di legge. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 CCNL 09/04/2008
richiamo al sistema incentivante a quota variabile; la Corte d'appello ha ritenuto che non imponesse alla datrice un obbligo automatico di istituzione del sistema, essendo rimesso a successiva contrattazione aziendale.
art. 42 CCNL 09/04/2008
disposizione richiamata per il premio V.A.P.; la Corte ha ritenuto che la scrittura del 7 ottobre 2015 riguardasse solo tale premio.
art. 8 contratto integrativo 28/08/2008
richiamato dal ricorrente per il trattamento incentivante; la Corte ha escluso che la scrittura del 7 ottobre 2015 integrasse un accordo vincolante esteso anche a tale voce.
art. 18 contratto integrativo
richiamato in relazione al premio V.A.P.
art. 37 contratto integrativo
fonte dell’indennità per oltre 200 ore annue; il relativo capo è stato ritenuto non specificamente impugnato in appello, quindi coperto da giudicato.
la manifestazione di volontà negoziale deve essere indirizzata specificamente all’altro contraente; una dichiarazione resa in un contesto aperto come Facebook è stata ritenuta non idonea, nel caso concreto, a integrare un valido consenso negoziale.
richiamato dal ricorrente tra i canoni interpretativi/profili di correttezza nelle trattative; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
canone legale di interpretazione contrattuale; la Corte ha escluso che il ricorrente avesse validamente censurato l’interpretazione di merito.
canone interpretativo richiamato dal ricorrente; motivo inammissibile per mancato confronto con la motivazione di merito.
canone di buona fede nell’interpretazione; richiamato dal ricorrente, ma senza censura autosufficiente.
canone di conservazione del contratto richiamato dal ricorrente, senza specifica articolazione del vizio denunciato.
richiamato dal ricorrente nei canoni di esecuzione/interpretazione, ma il motivo è stato reputato inammissibile.
è stato ritenuto non applicabile per escludere la necessità dell’approvazione dell’organo collegiale, perché nell’atto il presidente del CdA aveva espressamente subordinato l’efficacia all’approvazione del CdA; tale approvazione era quindi requisito di validità/efficacia e non mero limite statutario opponibile ai terzi.
richiamato in tema di giudicato; la Corte ha confermato che il capo non specificamente impugnato in appello era coperto da giudicato interno.
richiamato in relazione al giudicato interno e alla mancata impugnazione di un capo della sentenza di primo grado.
richiamato nel motivo sul giudicato e sulla motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
applica la regola della soccombenza: le spese seguono la parte che perde, sicché la condanna del lavoratore soccombente era corretta.
richiamato nel primo motivo, ma in modo promiscuo e non decisivo.
richiamato nel primo motivo, ma in modo promiscuo e non decisivo.
invocato per l’omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’omissione perché la domanda sul sistema incentivante era stata espressamente esaminata.
richiamato nel primo motivo in tema di prove; la doglianza è stata respinta perché mirava a un nuovo apprezzamento del merito.
richiamato nel primo motivo con finalità di rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione.
richiamato in relazione alla nullità della sentenza/procedimento; il motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato.
richiamato nel primo motivo per le prove testimoniali; la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato nel primo motivo nell’ambito delle deduzioni processuali; non ritenuto decisivo.
richiamato nel primo motivo; la richiesta di nuova valutazione istruttoria è stata giudicata inammissibile.
richiamato nel primo motivo, ma senza specifico rilievo decisorio.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente sul diritto al processo equo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile/infdata.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in modo generico, senza specifica incidenza sulla decisione.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e giusto processo, ma senza esito favorevole.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
richiamato per la liquidazione delle spese.
richiamato per i parametri di liquidazione delle spese; la Corte ha ribadito che la liquidazione tra minimo e massimo è insindacabile se motivata nei limiti di legge.
richiamato per i parametri delle spese di lite.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: l’ammissibilità richiede la deduzione di specifici errori di diritto o la puntuale violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
- Quando una sentenza di merito ha espressamente pronunciato su una domanda, non vi è omessa pronuncia; la censura è infondata se il ricorrente contesta solo l’esito senza misurarsi con la motivazione adottata.
- La clausola con cui un accordo è subordinato all’approvazione di un organo societario collegiale non può essere neutralizzata invocando in astratto l’art. 2384 c.c.: se l’approvazione è espressamente prevista nell’atto come condizione di validità o efficacia, essa costituisce un requisito costitutivo dell’accordo e deve essere provata da chi ne invoca gli effetti.
- La mera sottoscrizione di un verbale qualificato come "ipotesi di accordo" non basta, da sola, a fondare un vincolo contrattuale se dal testo emerge la volontà delle parti di subordinare l’efficacia a una futura approvazione non ancora intervenuta.
- La mancata specifica impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado determina il passaggio in giudicato interno di quel capo, che non può più essere discusso in cassazione.
- Le spese processuali seguono la soccombenza; la liquidazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti di una concreta violazione dei parametri legali, non potendo il ricorrente limitarsi a invocare in modo generico uno scostamento dai valori medi.
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