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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22163/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una serie di cartelle esattoriali apprese tramite estratto di ruolo presso l’agente della riscossione, deducendo di essere venuta a conoscenza della pretesa erariale solo attraverso tale accesso. Il giudizio era stato rigettato in primo grado e poi in appello. In cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 33 e 61 del D.Lgs. 546/1992, dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la controversia era stata trattata e decisa in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, nonostante la richiesta di trattazione orale e senza rinuncia delle parti alla pubblica udienza. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha anche depositato memoria per dimostrare l’attuale interesse ad agire, in relazione alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, perché la contribuente ha documentato con memoria un interesse concreto ed attuale a coltivare l’impugnazione, alla luce della disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo. Nel merito, il motivo è stato ritenuto fondato: la mancata trattazione in pubblica udienza, a fronte di una rituale richiesta di discussione orale, ha violato il diritto di difesa e ha determinato la nullità del procedimento e della sentenza impugnata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 D.Lgs. 546/1992

    richiamato per affermare la necessità della trattazione secondo le forme previste nel processo tributario e la rilevanza della richiesta di pubblica udienza

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alle modalità di trattazione dell’appello nel processo tributario

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a presidio del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale dedotto per nullità del procedimento e della sentenza

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte ne richiama l’effetto di selezionare i casi in cui l’invalida notificazione della cartella può integrare l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, con applicazione anche ai processi pendenti

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma introduttiva della disciplina richiamata sull’impugnazione dell’estratto di ruolo

  • l. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 richiamata dalla Corte

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come strumento di deposito documentale nel giudizio di cassazione per dimostrare l’interesse ad agire

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale dichiarata inammissibile

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale dichiarata inammissibile

  • art. 77 Cost.

    richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale dichiarata inammissibile

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale dichiarata inammissibile

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale dichiarata inammissibile

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza può essere validamente formulata nell’atto introduttivo o nell’atto del resistente; se ritualmente proposta, la decisione in camera di consiglio in sua assenza determina nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa.
  • L’omessa trattazione in pubblica udienza, quando sia stata chiesta la discussione orale e non vi sia rinuncia delle parti, integra un vizio processuale rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere integrato anche nel corso del giudizio, compreso il giudizio di legittimità, mediante produzione documentale idonea a dimostrarne la concretezza e l’attualità.
  • La disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e condiziona la pronuncia, non essendo sufficiente una valutazione statica dell’interesse originario all’azione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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