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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30050/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concedente)

La controversia

Una società operante nel leasing aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2010 riferita a un'autovettura concessa in locazione finanziaria. La CTR aveva rigettato i ricorsi, ritenendo che la normativa sopravvenuta avesse introdotto una legittimazione/responsabilità concorrente tra utilizzatore e concedente per il periodo successivo al 15 settembre 2009. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato, con due motivi strettamente connessi, la violazione delle norme che disciplinano l'obbligazione per il bollo auto nel leasing e delle disposizioni statutarie in materia tributaria, sostenendo che il quadro normativo escludesse la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica nel periodo successivo al 2009 e anteriore al 2016; ha inoltre censurato l'interpretazione dell'art. 5, comma 29, della legge n. 99/2009 e dei principi in tema di obbligazioni solidali, negando che la disciplina potesse essere letta nel senso della solidarietà passiva tra utilizzatore e concedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il proprio orientamento già espresso in tre decisioni coeve del 2019, secondo cui, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore, anche per il periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Conseguentemente ha cassato le sentenze della CTR, ha deciso nel merito senza ulteriori accertamenti e ha accolto i ricorsi originari della società, annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale e per i plurimi interventi normativi sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015

    richiamato come norma del quadro normativo invocato per escludere la responsabilità del concedente nel pagamento della tassa automobilistica nel leasing

  • L. n. 125/2015

    legge di conversione del D.L. n. 78/2015, richiamata nel motivo di ricorso

  • art. 10, commi 6 e 7, D.L. n. 113/2016

    richiamato nel motivo di ricorso e nel quadro normativo relativo al soggetto obbligato al bollo auto

  • L. n. 160/2016

    legge di conversione del D.L. n. 113/2016, richiamata nel motivo di ricorso

  • art. 4, L. n. 212/2000

    invocato dalla ricorrente come parametro di interpretazione delle norme tributarie

  • art. 5, comma 25, D.L. n. 953/1982

    norma base sulla tassa automobilistica richiamata nel secondo motivo

  • L. n. 53/1983

    legge di conversione del D.L. n. 953/1982, richiamata nel secondo motivo

  • art. 7, L. n. 99/2009

    norma che avrebbe inciso sulla disciplina della tassa automobilistica nei veicoli in leasing

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per escludere una lettura in termini di solidarietà passiva tra utilizzatore e concedente

  • art. 1294 c.c.

    richiamato per contestare la configurabilità di un'obbligazione solidale a carico del concedente

  • art. 1299 c.c.

    richiamato nel quadro dei rapporti interni tra debitori solidali, ritenuto non pertinente alla tesi della CTR

Massime di principio

  • Nel regime della locazione finanziaria, il soggetto obbligato al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo, non potendosi attribuire al concedente una responsabilità concorrente o solidale se la disciplina applicabile non lo prevede espressamente.
  • Quando una questione è stata già risolta da un recente orientamento di legittimità su un quadro normativo di successivi interventi legislativi, la Corte può cassare la decisione di merito e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito annullando l'atto impositivo.
  • L'interpretazione delle norme tributarie che incidono sull'individuazione del soggetto passivo deve essere coerente con il dato testuale e sistematico; non è consentito estendere per via interpretativa la soggettività passiva a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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