Cassazione Civile, Ordinanza n. 30050/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concedente)
La controversia
Una società operante nel leasing aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2010 riferita a un'autovettura concessa in locazione finanziaria. La CTR aveva rigettato i ricorsi, ritenendo che la normativa sopravvenuta avesse introdotto una legittimazione/responsabilità concorrente tra utilizzatore e concedente per il periodo successivo al 15 settembre 2009. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato, con due motivi strettamente connessi, la violazione delle norme che disciplinano l'obbligazione per il bollo auto nel leasing e delle disposizioni statutarie in materia tributaria, sostenendo che il quadro normativo escludesse la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica nel periodo successivo al 2009 e anteriore al 2016; ha inoltre censurato l'interpretazione dell'art. 5, comma 29, della legge n. 99/2009 e dei principi in tema di obbligazioni solidali, negando che la disciplina potesse essere letta nel senso della solidarietà passiva tra utilizzatore e concedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il proprio orientamento già espresso in tre decisioni coeve del 2019, secondo cui, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore, anche per il periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Conseguentemente ha cassato le sentenze della CTR, ha deciso nel merito senza ulteriori accertamenti e ha accolto i ricorsi originari della società, annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale e per i plurimi interventi normativi sulla materia.
Norme richiamate
art. 9, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015
richiamato come norma del quadro normativo invocato per escludere la responsabilità del concedente nel pagamento della tassa automobilistica nel leasing
legge di conversione del D.L. n. 78/2015, richiamata nel motivo di ricorso
art. 10, commi 6 e 7, D.L. n. 113/2016
richiamato nel motivo di ricorso e nel quadro normativo relativo al soggetto obbligato al bollo auto
legge di conversione del D.L. n. 113/2016, richiamata nel motivo di ricorso
invocato dalla ricorrente come parametro di interpretazione delle norme tributarie
art. 5, comma 25, D.L. n. 953/1982
norma base sulla tassa automobilistica richiamata nel secondo motivo
L. n. 53/1983
legge di conversione del D.L. n. 953/1982, richiamata nel secondo motivo
norma che avrebbe inciso sulla disciplina della tassa automobilistica nei veicoli in leasing
richiamato per escludere una lettura in termini di solidarietà passiva tra utilizzatore e concedente
richiamato per contestare la configurabilità di un'obbligazione solidale a carico del concedente
richiamato nel quadro dei rapporti interni tra debitori solidali, ritenuto non pertinente alla tesi della CTR
Massime di principio
- Nel regime della locazione finanziaria, il soggetto obbligato al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo, non potendosi attribuire al concedente una responsabilità concorrente o solidale se la disciplina applicabile non lo prevede espressamente.
- Quando una questione è stata già risolta da un recente orientamento di legittimità su un quadro normativo di successivi interventi legislativi, la Corte può cassare la decisione di merito e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito annullando l'atto impositivo.
- L'interpretazione delle norme tributarie che incidono sull'individuazione del soggetto passivo deve essere coerente con il dato testuale e sistematico; non è consentito estendere per via interpretativa la soggettività passiva a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
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