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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10862/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda avvocati dipendenti di un ente previdenziale, transitati all'INPS dopo la soppressione dell'INPDAP, che chiedevano il pagamento di compensi professionali aggiuntivi relativi all'attività legale svolta. L'INPS aveva trattenuto o recuperato somme a titolo di IRAP sui compensi erogati, sostenendo che il tributo dovesse essere coperto mediante accantonamento nel fondo destinato agli avvocati interni e quindi incidere, in concreto, sulle somme da loro percepite. La Corte d'appello aveva condiviso tale impostazione, ritenendo legittimo l'accantonamento preventivo o il recupero successivo delle somme necessarie a far fronte all'IRAP. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 208, l. 266/2005, perché l'IRAP non può essere traslata sui dipendenti; 2) violazione delle norme su retribuzione e contrattazione collettiva, poiché nessuna fonte contrattuale o legale prevedeva che l'IRAP gravasse sugli avvocati dipendenti; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, perché l'INPS non aveva dimostrato il preteso superamento dei limiti massimi di spesa o il disavanzo del fondo. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi: ha distinto il piano contabile della copertura della spesa dal piano civilistico del diritto del lavoratore al compenso; ha affermato che l'IRAP resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere recuperata sui dipendenti, neppure indirettamente mediante riduzione a monte del fondo, salvo il caso in cui esistano limiti di legge o di regolamento che conformino ex ante il credito e impongano un tetto massimo alla spesa. Ha inoltre precisato che l'azione del dipendente è un'azione di adempimento, con conseguente applicazione della regola generale sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame del merito e delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e delle spese. Ha affermato che i compensi professionali spettanti agli avvocati interni dell'INPS hanno natura retributiva, devono essere corrisposti al netto degli oneri riflessi ma senza detrazione dell'IRAP, che resta a carico dell'amministrazione. Ha inoltre stabilito che la P.A. può utilizzare il fondo destinato agli avvocati solo per la parte eccedente i limiti massimi della retribuzione fissati dalla normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno; in difetto, deve reperire ulteriori risorse proprie. La Corte ha anche qualificato la domanda come azione di adempimento, ponendo a carico del debitore la prova dell'avvenuto pagamento o dell'impossibilità non imputabile. Poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla sola normativa contabile, senza verificare il contenuto della contrattazione e dei regolamenti applicabili e senza accertare eventuali limiti di spesa, la decisione è stata cassata.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 411 del 1976

    "Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80 per cento delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato"

    Fonte originaria della quota di compensi professionali degli avvocati dipendenti degli enti pubblici; la quota è parte della retribuzione accessoria e deve essere letta insieme alla contrattazione collettiva e ai regolamenti interni.

  • art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003

    "Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione"

    La disciplina dei compensi professionali è rimessa alla legge, alla contrattazione collettiva e ai regolamenti interni; tali compensi restano garantiti nei limiti previsti dalla normativa vigente.

  • art. 21 r.d. n. 1611 del 1933

    "tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio"

    È richiamato come parametro della disciplina dei compensi dell'Avvocatura dello Stato, utilizzato quale modello interpretativo anche per gli avvocati degli enti pubblici.

  • art. 1, comma 208, l. n. 266 del 2005

    "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche (...) sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro"

    Le somme destinate ai compensi professionali comprendono gli oneri riflessi, ma non l'IRAP; l'IRAP resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere traslata sul dipendente.

  • art. 9 d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014

    "Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali (...) le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti (...) nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva (...) e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7"

    La corresponsione dei compensi agli avvocati dipendenti continua a dipendere da legge, contrattazione e regolamenti; la disciplina consente di fissare limiti massimi di spesa, ma non legittima la traslazione dell'IRAP sui lavoratori.

  • art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997

    L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dall'attività autonomamente organizzata e grava sul datore di lavoro pubblico, non sul dipendente.

  • art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti per affermare la vincolatività delle fonti contrattuali e legali in materia retributiva nel pubblico impiego.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di adempimento il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento; il debitore deve provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e sull'asserita mancanza di prova del disavanzo o del superamento dei limiti di spesa.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • I compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti di una pubblica amministrazione hanno natura retributiva e trovano fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamenti interni; la disciplina contabile del bilancio non può, di per sé, comprimere il diritto del lavoratore al compenso già sorto.
  • L'IRAP dovuta dalla pubblica amministrazione in relazione ai compensi degli avvocati interni resta a carico dell'ente datore di lavoro e non può essere trasferita, direttamente o indirettamente, sul dipendente mediante trattenute, recuperi o riduzione a monte delle somme spettanti, salvo che specifici limiti normativi abbiano già conformato ex ante il credito retributivo.
  • Se la normativa, la contrattazione o il regolamento fissano un tetto massimo alla retribuzione accessoria, il lavoratore non può pretendere somme eccedenti tale limite; l'amministrazione può allora destinare le risorse eccedenti alla copertura dell'IRAP o, se insufficienti, attingere a risorse proprie.
  • L'azione del dipendente pubblico volta al pagamento di compensi professionali dovuti è un'azione di adempimento: il creditore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare il pagamento o l'impossibilità non imputabile.
  • La corretta distinzione tra piano civilistico del rapporto di lavoro e piano contabile della copertura della spesa impone di non confondere l'accantonamento di bilancio con una riduzione del credito del lavoratore; eventuali violazioni delle regole contabili possono rilevare sul piano della responsabilità interna dell'amministrazione, non sul diritto del dipendente al compenso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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