Cassazione Civile, Ordinanza n. 37443/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006 nei confronti dell'università agraria, recuperando a tassazione euro 140.177,00 non dichiarati e percepiti come canoni di affitto da una società che utilizzava alcuni terreni per l'estrazione di tufo. L'ente contribuente aveva sostenuto che i terreni fossero demanio civico e che i proventi derivanti dall'affitto delle cave fossero esenti da IRES e IRAP ai sensi della disciplina richiamata. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che la concessione/affitto avesse solo sottratto temporaneamente il bene all'uso civico senza far venir meno la demanialità. In appello, l'Agenzia aveva censurato tale decisione sostenendo che il contratto di affitto, anche se a termine, costituiva attività commerciale e comportava l'assoggettamento fiscale dei canoni, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per asserita mancanza di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha quindi denunciato la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello, letto nel suo complesso, si confrontava in modo puntuale con la motivazione di primo grado e conteneva una critica specifica alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate: ha affermato che l'appello tributario, pur sintetico, era specifico perché contestava in modo inequivoco la ratio decidendi della sentenza di primo grado e che l'art. 53 d.lgs. 546/1992 va interpretato restrittivamente, consentendo il vaglio di merito quando dall'atto di gravame emerga chiaramente la volontà di censurare la decisione. Di conseguenza, ha cassato la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il ricorso incidentale dell'università è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ricorre solo quando manchino o siano assolutamente incerti i motivi specifici; se dall'atto, considerato nel suo complesso, emerge in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'onere di impugnazione specifica è assolto anche con motivazione sintetica o con mera riproposizione delle difese già svolte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione delle regole sul contenuto specifico dell'appello tributario.
art. 74 del d.p.r. n. 917 del 1986
È la norma fiscale richiamata come disciplina dell'esenzione dei proventi derivanti dall'affitto delle cave del demanio civico, secondo la prospettazione del contribuente e il contrasto dell'Agenzia.
art. 88 del d.p.r. n. 917 del 1986
È la disposizione richiamata nel ragionamento della parte contribuente per sostenere l'esenzione dei proventi derivanti dall'affitto di cave del demanio civico, poi richiamata nel testo come corrispondente all'attuale art. 74 Tuir.
La Corte richiama il criterio di interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, a sostegno di una lettura non formalistica dell'art. 53 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è specifico quando, letto nel suo complesso, consente di individuare in modo inequivoco le censure mosse alla sentenza di primo grado, anche se l'atto è sintetico o ripropone le difese già svolte.
- L'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi è una sanzione eccezionale e va applicata restrittivamente; non può essere dichiarata quando dall'atto emerga comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado e di sottoporla a sindacato di merito.
- La mera riproposizione, in appello, delle ragioni poste a base della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria può soddisfare l'onere di impugnazione specifica se il dissenso investe l'intera decisione o se le ragioni di censura sono ricavabili senza equivoci dal contenuto complessivo dell'atto.
- Ai fini della verifica della specificità dell'appello non conta la sola formulazione letterale delle singole censure, ma la lettura coordinata di premesse in fatto, parte espositiva, sviluppo argomentativo e conclusioni.
- Quando il ricorso principale viene accolto con rinvio, il ricorso incidentale che investe questioni dipendenti o connesse alla decisione cassata resta assorbito, con riesame anche delle spese da parte del giudice di rinvio.
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