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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5966 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE - Atto giudiziario - Registrazione a debito - Recupero dell'imposta - Decadenza - Termine ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Corte d'appello di Milano aveva notificato il 28 dicembre 2004 a F.A. un invito al pagamento di 279.028,11 euro, per imposta di registro e accessori dovuti sulla sentenza penale n. 2482 del 7 luglio 1997, irrevocabile dal 13 giugno 1998. Dopo il mancato pagamento, fu emessa e notificata il 4 novembre 2005 la cartella, impugnata davanti alle CTP di Milano e di Siena. Il contribuente contestava, tra l'altro, che l'invito fosse equiparabile a un avviso di liquidazione, la mancata distinzione tra liquidazione e riscossione, la competenza degli uffici giudiziari e il decorso del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. Le CTP respinsero i ricorsi e le CTR della Lombardia e della Toscana confermarono le decisioni.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati. Ha precisato che l'invito al pagamento, manifestando compiutamente la pretesa tributaria, era autonomamente impugnabile, ma la sua mancata impugnazione non costituiva un onere né rendeva definitiva la pretesa: i vizi potevano essere contestati impugnando la successiva cartella. Ha tuttavia corretto la motivazione delle CTR, perché la cartella non era impugnabile soltanto per vizi propri. Ha respinto le censure sulla liquidazione e sulla decadenza: nella registrazione a debito della sentenza la procedura è affidata all'ufficio giudiziario e dipende dalla definitività del provvedimento, perciò non si applica il termine triennale di decadenza dell'art. 76, comma 2, ma il termine decennale di prescrizione dell'art. 78, non ancora decorso alla notifica dell'invito. Spese dei giudizi di Cassazione compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti del concessionario, che non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e quindi la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici espressamente previsti dall'art. 19.

    Un atto tributario non compreso nell'elenco dell'art. 19, ma che esprime compiutamente la pretesa, può essere impugnato subito; impugnarlo è una facoltà, non un onere. Se non viene impugnato, la pretesa può essere contestata con il successivo atto tipico, come la cartella.

  • Art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Detto procedimento di riscossione si rivela, già sul piano oggettivo, connaturalmente incompatibile con il vincolo temporale di decadenza dalla registrazione (in questo caso a debito) di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2.

    Il termine triennale di decadenza non si applica al recupero dell'imposta di registro prenotata a debito su una sentenza, poiché il procedimento dipende dalla definitività del provvedimento e dall'iniziativa dell'ufficio giudiziario, non dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    I ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati, risultando applicabile nella fattispecie il solo termine decennale di prescrizione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78, pacificamente non maturato al tempo della notifica dell'invito al pagamento.

    Per il recupero dell'imposta di registro prenotata a debito si applica la prescrizione decennale; nel caso concreto, tra la definitività della sentenza e l'invito al pagamento non era decorso tale termine.

  • Art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il sistema, completato del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 211, 212 e 213 alla cui lettura si rinvia, bene risulta, in sintesi, definito, in particolare, dal giudice milanese come "un'attività amministrativa di natura complessa" in cui, per la finalità semplificatrice dinanzi indicata, l'attività di liquidazione può dirsi espletata attraverso la notifica dell'invito di pagamento da parte del funzionario dell'amministrazione giudiziaria (nella fattispecie il cancelliere della Corte d'appello di Milano).

    Nel sistema esaminato, l'invito notificato dal funzionario dell'amministrazione giudiziaria concorre a realizzare la procedura di liquidazione e riscossione dell'imposta prenotata a debito; non è quindi fondata la tesi che la liquidazione dovesse necessariamente essere compiuta separatamente dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 384 c.p.c.

    In tali termini vanno pertanto corrette in diritto le motivazioni delle sentenze impugnate, atteso che i dispositivi di rigetto delle ragioni addotte dal contribuente sono conformi a diritto, alla stregua delle considerazioni, di seguito esposte, che conducono al rigetto del secondo e terzo motivo.

    La Cassazione può correggere la motivazione giuridica della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza annullare la sentenza.

  • Art. 273 c.p.c.

    Le due controversie, pendenti oggi dinanzi a questa stessa Corte, devono essere riunite, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., essendo peraltro, come si è detto, i due ricorsi affidati a motivi d'identico contenuto.

    Procedimenti connessi, aventi identico contenuto e tra le stesse parti, possono essere riuniti per una decisione coordinata.

  • Art. 2935 c.c.

    Dipendendo esso dall'iniziativa dell'ufficio giudiziario della Cancelleria e non da quella dell'Amministrazione finanziaria, esso lascerebbe quest'ultima, nella prospettiva di cui all'art. 2935 c.c. (applicabile anche in tema di decadenza: cfr. Cass. civ. sez. 2 27 agosto 1991, n. 9151), nella materiale impossibilità di attivarsi per evitare il maturare della decadenza del proprio diritto.

    Il decorso del termine presuppone la possibilità concreta di esercitare il diritto. La dipendenza della procedura dall'iniziativa dell'ufficio giudiziario e dalla definitività della sentenza spiega l'incompatibilità con un termine decadenziale a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nella registrazione a debito di una sentenza, il termine triennale di decadenza dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 non governa il recupero dell'imposta: si applica il termine decennale di prescrizione dell'art. 78.
  • La registrazione a debito è una prenotazione senza pagamento immediato, destinata all'eventuale recupero successivo; non va assimilata, ai fini della decorrenza dei termini, alla registrazione accompagnata dal pagamento.
  • Un invito al pagamento che manifesta in modo completo una pretesa tributaria può essere impugnato autonomamente anche se non è formalmente denominato avviso di liquidazione. L'impugnazione anticipata è una facoltà: la mancata impugnazione non preclude di contestare la pretesa con il successivo atto tipico.
  • Nel sistema del d.P.R. n. 115/2002 esaminato dalla sentenza, la gestione della procedura relativa alla riscossione delle spese e delle imposte prenotate a debito compete agli uffici giudiziari; l'invito del cancelliere può concorrere alla liquidazione e alla riscossione.
  • In Cassazione, una censura può risultare astrattamente fondata ma non determinare l'annullamento quando il dispositivo impugnato è comunque conforme a diritto: la Corte può correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

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