Cassazione Civile, Ordinanza n. 40615/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a una compravendita immobiliare, con recupero dell'imposta proporzionale di registro, catastale e ipotecaria sul presupposto di un maggior valore dell’immobile rispetto a quello dichiarato. I contribuenti avevano impugnato l’atto, ma la CTP e poi la CTR avevano dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 21 del d.P.R. n. 546/1992, sostenendo che, in presenza di istanza di accertamento con adesione, il termine per impugnare dovesse decorrere dalla definizione del procedimento di adesione e non dalla notifica dell'atto impositivo. La Corte ha esaminato il combinato disposto dell'art. 6 della L. n. 218/1997 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, chiarendo che l'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine già in corso, senza far decorrere un nuovo termine di 60 giorni dalla chiusura del procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’istanza di accertamento con adesione non sposta il dies a quo del termine di impugnazione, ma ne sospende semplicemente il decorso per 90 giorni; pertanto il termine di 60 giorni per ricorrere decorre dalla notifica dell’avviso, si interrompe per la sospensione prevista dalla legge e riprende a decorrere per il residuo. Applicando tale criterio al caso concreto, il ricorso introduttivo era stato notificato oltre la scadenza del termine, sicché correttamente i giudici di merito ne avevano dichiarato l’inammissibilità. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese, oltre all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma denunciata dai ricorrenti; la Corte non ne fa applicazione decisiva, poiché la questione è risolta sulla base della disciplina speciale del termine di impugnazione e della sospensione per accertamento con adesione.
Fissa il termine di 60 giorni per impugnare l’atto tributario; nel caso concreto tale termine decorre dalla notifica dell’avviso e non si rinnova dopo la procedura di adesione, ma resta solo sospeso.
art. 6 L. n. 218/1997
"Il termine per l'impugnazione ... sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; ... L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza"
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione determina una sospensione di 90 giorni del termine per impugnare già pendente; l’effetto è di congelamento del termine, non di sua nuova decorrenza dalla chiusura del procedimento.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’istanza di accertamento con adesione, quando presentata nel termine per impugnare l’atto, sospende per 90 giorni il termine processuale già in corso, ma non fa decorrere un nuovo termine di 60 giorni dalla conclusione del procedimento.
- Nel processo tributario, la tempestività del ricorso va verificata computando il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, al netto della sola sospensione legale collegata all’accertamento con adesione e di eventuali altre sospensioni previste dalla legge.
- Se il ricorso è notificato oltre la scadenza del termine così calcolato, la sua tardività comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e legittima la conferma della decisione di merito.
- L’apertura della procedura di accertamento con adesione incide sul decorso del termine come sospensione e non come proroga o riapertura integrale del termine di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40544/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40545/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40546/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40548/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40549/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40550/2021 del 17/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →