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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20511/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel quale l'agente aveva chiesto il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela prevista dagli Accordi economici collettivi in caso di cessazione del rapporto per dimissioni dovute al pensionamento di vecchiaia. La società preponente era stata condannata in primo e secondo grado a corrispondere tale indennità, mentre era stata respinta la sua domanda riconvenzionale volta a ottenere dall'agente il pagamento del 15% degli insoluti e il risarcimento del danno per asserito inadempimento contrattuale e calo delle vendite. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 13 AEC, sostenendo che l'indennità non spettasse in assenza dei requisiti previsti dalla norma codicistica e che l'agente avesse ridotto sensibilmente il portafoglio clienti; 2) violazione dell'art. 1746 c.c., sostenendo che per i contratti sorti prima della novella del 1999 la clausola dello star del credere dovesse ritenersi mantenuta per effetto dell'autonomia negoziale e del comportamento concludente delle parti; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando un'erronea valutazione delle prove sul rigetto della domanda riconvenzionale e sul calo delle vendite.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina eurounitaria e la relativa interpretazione non impediscono all'autonomia collettiva di prevedere emolumenti di fine rapporto più favorevoli per l'agente rispetto all'indennità legale e senza i requisiti meritocratici dell'art. 1751 c.c. Ha respinto il secondo motivo, precisando che la legge n. 526 del 1999 ha vietato in via generale il patto di star del credere a carico dell'agente, salvo ipotesi eccezionali e puntuali, e che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni sorte dopo la sua entrata in vigore; nel caso concreto la documentazione riguardava insoluti successivi. Ha inoltre dichiarato inammissibile la parte della censura che tendeva a una diversa interpretazione del contratto, non risultando la questione adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata era motivata in modo chiaro e che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel testo novellato consente in cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.

  • art. 1746 c.c.

    Vieta, in via generale, il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo; ammette solo eccezionalmente garanzie specifiche, riferite a singoli affari, di particolare natura e importo, con corrispettivo apposito.

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità prevista da tale norma non esaurisce la tutela economica di fine rapporto, potendo l'autonomia collettiva prevedere emolumenti ulteriori di maggior favore per l'agente.

  • art. 13 degli Accordi economici collettivi

    La previsione collettiva dell'indennità suppletiva di clientela per cessazione del rapporto per pensionamento di vecchiaia è ritenuta legittima anche indipendentemente dai requisiti dell'art. 1751 c.c.

  • legge n. 526 del 1999

    Ha introdotto la modifica dell'art. 1746 c.c. che ha sostanzialmente abolito lo star del credere come regola generale.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È stato richiamato solo per la disciplina del deposito dell'ordinanza ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata per la decisione in camera di consiglio con riserva del deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di agenzia, la disciplina eurounitaria sull'indennità di cessazione del rapporto pone un limite di inderogabilità solo in senso peggiorativo per l'agente: resta quindi possibile una disciplina collettiva o contrattuale più favorevole, che riconosca emolumenti aggiuntivi anche non subordinati ai requisiti dell'indennità legale.
  • La previsione collettiva di un'indennità suppletiva di clientela collegata al pensionamento dell'agente è legittima se introduce un trattamento di miglior favore rispetto all'art. 1751 c.c., verificabile ex post.
  • Il divieto di porre a carico dell'agente la responsabilità per l'inadempimento del terzo, introdotto dall'art. 1746 c.c. come modificato nel 1999, opera per i patti e per le obbligazioni sorti dopo l'entrata in vigore della novella; residuano solo eccezionali garanzie concordate per singoli affari, alle condizioni espressamente previste.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il vizio motivazionale rilevante è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla ponderazione delle prove o la richiesta di una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Una censura che richieda l'interpretazione di una clausola contrattuale in senso diverso da quello accolto nei giudizi di merito è inammissibile se non specifica dove e come la questione sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e se la tesi proposta non è comunque compatibile con la disciplina imperativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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