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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17390/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia origina da un atto del 16 giugno 2008 con cui una debitrice, garante delle obbligazioni di una società verso una banca poi confluita in altro istituto, trasferiva al figlio la proprietà di un immobile a Napoli, trattenendone poi l’usufrutto. Il creditore agiva in giudizio chiedendo sia l’accertamento della simulazione dell’atto, sia la sua revoca ex art. 2901 c.c.; il Tribunale respingeva la simulazione e accoglieva l’azione revocatoria. In appello veniva dichiarato inammissibile l’intervento della società cessionaria del credito per mancata prova della cessione, e la sentenza di primo grado veniva confermata. In cassazione i debitori proponevano tre motivi: 1) violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel valutare l’eventus damni con riferimento al momento dell’atto dispositivo e nel non considerare il successivo acquisto di altro immobile e il valore dell’usufrutto; 2) violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., contestando che gli indizi valorizzati fossero idonei a fondare con certezza la presunzione della scientia damni; 3) violazione degli artt. 91-92 c.p.c., censurando la compensazione delle spese nei confronti dell’interventore dichiarato inammissibile. La società resistente proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione delle norme sulla cessione in blocco dei crediti e sull’intervento del cessionario, per contestare la declaratoria di inammissibilità del proprio intervento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non colpisse entrambe le rationes decidendi della sentenza d’appello: da un lato la verifica dell’eventus damni al momento dell’atto revocando, dall’altro l’ulteriore rilievo che il patrimonio residuo, anche considerando il bene successivamente acquistato, era comunque insufficiente rispetto al credito. La mancata contestazione efficace di una delle rationes rendeva il motivo inammissibile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il ragionamento presuntivo del giudice di merito è censurabile solo se esorbita dal criterio della ragionevole probabilità; nel caso concreto, la doglianza tendeva in realtà a rivalutare il merito dell’inferenza presuntiva e non scalfiva tutte le circostanze valorizzate dalla Corte territoriale, come la vicinanza temporale tra decreto ingiuntivo e vendita e il trasferimento dell’usufrutto. Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto infondato perché, una volta dichiarato inammissibile l’intervento, non sorgeva un vero rapporto processuale con l’interventore tale da imporre la condanna alle spese; inoltre la censura era generica. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché non era stata impugnata la statuizione sulle spese che rendeva comunque non utile la doglianza sulla partecipazione del cessionario. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, con atto ai fini del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’eventus damni va valutato con riferimento al momento in cui l’atto dispositivo è compiuto; l’azione revocatoria richiede che l’atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, senza che assumano automaticamente rilievo vicende patrimoniali successive non direttamente collegate all’atto.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento del fatto ignoto purché l’inferenza sia sorretta da un giudizio di ragionevole probabilità.

  • art. 2729 c.c.

    Non è necessario che gli indizi conducano al fatto ignoto come unica conseguenza possibile; è sufficiente una connessione secondo l’id quod plerumque accidit e il criterio della probabilità ragionevole.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza, salvo i casi in cui non vi sia un effettivo rapporto processuale da cui far discendere la condanna.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere giustificata dalla particolare situazione processuale, come l’inammissibilità dell’intervento che esclude un rapporto processuale pieno con la parte intervenuta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure vengono formulate come violazione di legge, ma non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata è priva di autonoma efficacia decisoria e, se non seguita dal decreto di estinzione nei casi previsti, non definisce il giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    In presenza di ricorso incidentale o di mancata definizione anticipata, la causa segue la trattazione camerale ordinaria prevista dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    L’estinzione del giudizio di cassazione deriva dal relativo provvedimento; solo in tale ipotesi operano gli ulteriori effetti previsti dalla norma.

  • art. 111 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della legittimazione/partecipazione processuale del cessionario che intervenga nel giudizio.

  • artt. 1-4 L. 130/1999

    Sono evocati dalla ricorrente incidentale per sostenere la legittimazione della cessionaria del credito nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    La cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale esonera dalla notificazione al debitore, ma non dall’onere di dimostrare che il credito specifico rientri nell’operazione di cessione.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione della cessione in blocco svolge una funzione assimilabile agli adempimenti generaliter previsti per l’opponibilità della cessione, ma non sostituisce la prova dell’inclusione del singolo credito ceduto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza dell’esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni si apprezza al momento dell’atto di disposizione, verificando se il patrimonio residuo del debitore sia idoneo a soddisfare il credito; vicende patrimoniali successive non sono di per sé decisive se non si collegano direttamente all’atto impugnato.
  • Quando la motivazione della sentenza si fonda su più rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso deve censurare utilmente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.
  • Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento della scientia damni o di altri fatti ignoti se gli indizi consentono un’inferenza ragionevolmente probabile; non è richiesto che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile degli elementi noti.
  • La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, soprattutto quando il giudice di legittimità è chiamato a controllare solo la correttezza del ragionamento giuridico e non l’apprezzamento fattuale.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell’intervento esclude la formazione di un pieno rapporto processuale con il soggetto intervenuto e può giustificare la compensazione delle spese nei suoi confronti.
  • Nelle cessioni in blocco di crediti disciplinate dalla normativa bancaria e di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non esonera la parte che agisce come cessionaria dalla prova che lo specifico credito controverso sia compreso nell’operazione di trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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