Cassazione Civile, Ordinanza n. 21903/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola idonea a determinare l’estinzione del procedimento. Poiché il ricorso non era stato resistito, la Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese. Non vi è stata decisione nel merito dei motivi proposti.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, nell’ambito di una domanda di ammissione di crediti connessi al trattamento di fine rapporto. I motivi di ricorso denunciavano: violazione e falsa applicazione delle norme sul TFR e sul fondo di garanzia; nullità del decreto per difetto di motivazione; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in relazione al trattamento di fine rapporto; omesso esame e violazione dell’art. 115 c.p.c. per l’indebita detrazione dell’imposta sul TFR; violazione delle norme fiscali sul sostituto d’imposta e sulla tassazione del trattamento di fine rapporto. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 2, commi 2, 3 e 7, L. n. 297/1982
Richiamato come parametro normativo relativo al trattamento di fine rapporto e alla disciplina collegata, ma non esaminato nel merito per effetto della rinuncia.
Richiamato con riferimento al trattamento di fine rapporto; la Corte non si pronuncia sul suo contenuto applicativo nel caso concreto.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in sede di opposizione allo stato passivo; non vi è statuizione di merito per intervenuta rinuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione del decreto impugnato, senza esame nel merito.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
Invocato sia per l’omesso esame di fatti decisivi sia con riguardo alla valutazione della documentazione sul TFR e sulla ritenuta fiscale.
art. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione agli obblighi del sostituto d’imposta nella trattenuta fiscale sul TFR.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
Richiamato tra le disposizioni fiscali pertinenti alla qualificazione del soggetto tenuto alla ritenuta.
art. 2, comma 4, d.m. n. 70/2007
Richiamato in relazione alla disciplina attuativa del pagamento del TFR e al coinvolgimento del Fondo di garanzia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di esaminare i motivi proposti.
- Se il ricorso non è stato resistito e interviene rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, la Corte non decide sulle censure relative al merito della pretesa o alla motivazione del provvedimento impugnato.
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