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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25217/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Giudice di pace con cui era stato convalidato il trattenimento disposto dal Questore presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Con il primo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, indicato nella nascita di un figlio di età inferiore a sei mesi, oltre alla violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. 286/1998. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità del decreto di convalida per violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la convalida era stata pronunciata senza motivazione contestuale e che la motivazione era stata redatta solo successivamente, peraltro in forma meramente apparente e con formule stereotipate.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente del decreto di convalida. Ha rilevato che il Giudice di pace si era limitato a formule generiche e non aveva risposto alle deduzioni specifiche del ricorrente, in particolare alla circostanza della nascita di un figlio nei mesi precedenti. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito il primo. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, poiché erano ormai decorsi i termini per la convalida previsti dall'art. 14 d.lgs. 286/1998 e il trattenimento aveva perso efficacia. Quanto alle spese, ha osservato che, trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione spetta al giudice di merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, il decreto del giudice deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente, cioè una risposta concreta alle deduzioni difensive rilevanti.
  • La motivazione redatta con formule di stile, non correlate alle specifiche allegazioni della parte, equivale a mancanza di motivazione e determina la nullità del decreto di convalida.
  • Quando il motivo accolto determina la caducazione del provvedimento e sono ormai decorsi i termini per una nuova convalida, la cassazione avviene senza rinvio.
  • L'esame di eventuali ulteriori censure resta assorbito se la nullità del provvedimento impugnato comporta già l'eliminazione della misura restrittiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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