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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21097/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio di società in accomandita semplice un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado, ma in appello la CTR aveva dapprima dichiarato cessata la materia del contendere per l'adesione di altri soggetti a definizione agevolata e poi, in sede di revocazione proposta dall'Ufficio, aveva accolto la revocazione e confermato la validità dell'accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omesso esame e vizio motivazionale per il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; 2) omesso esame e illogicità della decisione nella parte in cui la CTR avrebbe ritenuto imponibili movimentazioni bancarie collegate a una compravendita immobiliare che l'Ufficio stesso aveva qualificato come personale, con richiamo all'art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e all'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente dedotto come vizio motivazionale, in realtà investiva una pretesa omessa pronuncia senza che il ricorrente avesse specificamente indicato dove e come la questione del termine dilatorio fosse stata dedotta nei gradi di merito. Ha aggiunto, comunque, che il motivo era anche infondato perché non risultava svolto alcun accesso presso il contribuente o la società, sicché il termine dilatorio non era dovuto, e inoltre il contribuente aveva depositato memorie senza allegare una concreta compressione del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva valorizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente: questi non aveva dimostrato che i movimenti bancari fossero riferibili a operazioni non imponibili, e mancava prova che le movimentazioni sui conti correnti fossero correlate alla compravendita invocata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per dedurre un vizio di motivazione, ma la Corte ha osservato che le doglianze erano in realtà dirette a far valere una pretesa omessa pronuncia.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio per l'emissione dell'atto non è stato ritenuto dovuto nel caso esaminato, poiché non risultava effettuato alcun accesso presso il contribuente o presso la società.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    È stato richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione fiscale delle movimentazioni bancarie, ma la Corte ha respinto la censura per difetto di prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare che i movimenti bancari fossero riferibili a operazioni non imponibili.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la questione su cui si censura la sentenza deve essere stata specificamente dedotta nei gradi di merito, indicando in modo puntuale dove e come sia stata prospettata; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente presuppone, per la sua operatività, che sia stato effettuato un accesso presso il contribuente o presso il soggetto verificato; in assenza di accesso, il termine non è dovuto.
  • In materia di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere di provare che le somme movimentate siano riferibili a operazioni non imponibili o comunque estranee alla pretesa fiscale.
  • La mera allegazione di una diversa provenienza delle somme o di una compravendita collegata non basta se non è supportata da prova idonea a superare la presunzione posta a base dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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