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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08178/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, tra il 2000 e il 2001, di obbligazioni Argentina e Telecom Argentina tramite intermediario bancario, per un importo molto rilevante. Dopo l'insolvenza della Repubblica Argentina, l'investitrice aveva rivenduto i titoli tra il 2004 e il 2005 riportando una perdita complessiva significativa. In primo grado era stata proposta domanda di nullità degli acquisti per difetto di forma scritta e, in subordine, di risoluzione per grave inadempimento della banca con risarcimento dei danni. Il tribunale aveva respinto la domanda anche per la mancata individuazione dei singoli titoli e delle circostanze essenziali delle operazioni. In appello, gli eredi hanno insistito sulla decorrenza della prescrizione dal momento della percezione del danno, sul carattere interruttivo della mediazione avviata nel 2011 e sulla necessità dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c.; hanno inoltre contestato la regolazione delle spese. La Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo prescritto il diritto e insussistenti i presupposti per l'acquisizione documentale. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine decorresse non dall'acquisto ma dalla concreta percezione del danno, in particolare dal default argentino, e che la mediazione avesse interrotto il termine; 2) violazione delle norme sull'esibizione documentale e sul diritto del cliente ad ottenere copia degli atti bancari; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che in materia di intermediazione finanziaria la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre non dall'ordine di acquisto, ma dal momento in cui il pregiudizio patrimoniale diviene concretamente percepibile; nel caso concreto, tale momento poteva essere individuato nel default argentino e non nella data di acquisto, ma ciò non ha giovato ai ricorrenti perché non è stata dimostrata la regolare comunicazione dell'avvio della mediazione, sicché non risultava interrotto il termine decennale rispetto al momento di decorrenza ritenuto rilevante. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che l'ordine di esibizione ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. presuppone comunque una domanda sufficientemente determinata e la prova del rapporto contrattuale relativo ai titoli di cui si chiede la documentazione; nel caso concreto la domanda era troppo generica e non era stata adeguatamente provata l'esistenza del rapporto sulle singole operazioni contestate. È stato respinto infine il terzo motivo, perché la regolazione delle spese era coerente con la soccombenza e la lite non presentava i presupposti per una compensazione, anche alla luce della genericità della pretesa azionata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma in materia di intermediazione finanziaria il dies a quo va collegato alla concreta percepibilità del pregiudizio patrimoniale.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale all'azione risarcitoria contrattuale proposta dall'investitore.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010

    La mediazione può assumere efficacia interruttiva/impeditiva nei limiti della sua comunicazione alla controparte, non del solo deposito dell'istanza.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993

    Il cliente può ottenere copia della documentazione bancaria, ma l'istanza deve riferirsi a rapporti e operazioni sufficientemente individuati e non può sorreggere domande meramente esplorative.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è ammissibile solo al ricorrere dei presupposti di legge e non può essere utilizzato per supplire alla totale indeterminatezza della domanda o alla mancanza di prova minima del rapporto dedotto.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle eccezioni e delle preclusioni processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non è dovuta in assenza di giusti motivi o di una situazione processuale che la giustifichi.

  • art. 1335 c.c.

    La dichiarazione recettizia si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, rilevando ai fini dell'efficacia interruttiva della costituzione in mora o di atti assimilabili.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    La costituzione in mora interrompe la prescrizione solo se l'atto è portato nella sfera di conoscenza del debitore.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve consistere in una perdita patrimoniale effettiva e non nel normale andamento del valore del titolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi non decorre automaticamente dalla data dell'ordine di acquisto, ma dal momento in cui il danno patrimoniale diviene concretamente percepibile dal cliente secondo l'ordinaria diligenza.
  • La percepibilità del danno va valutata in concreto, tenendo conto della peculiare natura degli strumenti finanziari e del fatto che la normale oscillazione del prezzo non integra di per sé il danno risarcibile; occorre un evento ulteriore che renda attuale la perdita e disveli il rischio taciuto dall'intermediario.
  • Ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, non basta allegare l'avvio di un procedimento di mediazione o l'invio di una costituzione in mora: occorre dimostrare che l'atto sia stato comunicato alla controparte e sia entrato nella sua sfera di conoscibilità.
  • Il diritto del cliente ad ottenere la documentazione bancaria non è strumento di esplorazione processuale: l'istanza ex art. 119 TUB e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presuppongono almeno l'esistenza di un rapporto contrattuale individuato e una domanda sufficientemente determinata.
  • La compensazione delle spese non può essere invocata solo perché la parte ritenga di aver agito in conformità a un orientamento giurisprudenziale, quando la domanda proposta risulti comunque generica o non sufficientemente supportata dai presupposti di fatto e di diritto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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