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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05695/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di intermediazione finanziaria. Il cliente aveva convenuto in giudizio la banca e il direttore della filiale per ottenere tutela in relazione a una serie di operazioni su titoli, tra cui sei vendite di obbligazioni societarie e un acquisto di obbligazioni WorldCom. La Corte d'appello di Roma aveva accolto l'appello solo in parte, ritenendo nulle alcune operazioni per violazioni degli obblighi di forma, in particolare perché la banca non aveva chiesto la verificazione degli ordini di vendita disconosciuti dal cliente e non aveva prodotto il relativo ordine scritto per l'operazione WorldCom. La banca ha proposto ricorso principale con tre motivi, contestando sostanzialmente la motivazione della sentenza d'appello e la lettura delle norme processuali sulla verificazione e sul vizio di motivazione. Il cliente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale molto articolato, deducendo numerose violazioni del TUF, del regolamento intermediari, del TUB e del codice civile, insistendo sulla nullità formale degli ordini, sull'invalidità del contratto quadro e del deposito titoli, sulle carenze informative, sul conflitto di interessi, sull'inadeguatezza delle operazioni e sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli intermediari, oltre che sulle conseguenze restitutorie e risarcitorie. Il direttore della filiale ha resistito al ricorso incidentale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale: i motivi della banca erano in parte non specifici e in parte diretti a una rivalutazione del merito; il ricorso incidentale era inammissibile anzitutto per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e comunque per carenza di specificità, difetto di autosufficienza e tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i tre motivi del ricorso principale della banca perché non specifici e, in sostanza, rivolti a contestare valutazioni di fatto o a chiedere una nuova lettura del materiale probatorio. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del cliente, anzitutto perché il controricorso-ricorso incidentale era privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta a pena di inammissibilità, e comunque perché i numerosi motivi si risolvevano in reiterazioni difensive, carenti di specificità o volte a sollecitare un nuovo esame del merito. Le spese sono state compensate tra banca e cliente per reciproca soccombenza; il cliente è stato invece condannato a rifondere le spese al direttore della filiale. È stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per entrambi i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura che lamenta l'omessa menzione o esame della sentenza di primo grado è inammissibile se priva di specificità e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 216 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata proposizione dell'istanza di verificazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "esposizione sommaria dei fatti di causa"

    Nel ricorso incidentale autonomo l'esposizione dei fatti di causa è requisito essenziale a pena di inammissibilità; non basta un rinvio all'atto principale o una mera sintesi del solo svolgimento processuale.

  • art. 371, comma 3, c.p.c.

    Il ricorso incidentale deve avere autonomia tale da contenere gli elementi necessari alla comprensione della controversia senza ricorso ad altre fonti.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte indichi in modo autosufficiente la causa non imputabile che ha impedito la produzione in primo grado e la rilevanza dei documenti.

  • art. 117 TUF

    Le censure sulla validità degli atti e sui doveri dell'intermediario devono essere formulate in modo specifico e non come mera riproposizione delle difese già disattese.

  • art. 23 TUF

    La deduzione della nullità o dell'inefficacia degli ordini e del contratto quadro non può essere proposta in cassazione senza confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 21 TUF

    Gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza dell'intermediario non possono essere fatti valere con motivi generici o diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • artt. 214, 216 e 221 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura e la mancata verificazione non possono essere censurati in cassazione con argomentazioni meramente fattuali o esplorative.

  • art. 2712 c.c.

    La contestazione dei documenti informatici o delle riproduzioni non può essere devoluta alla Cassazione come mera questione di merito.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione di conformità della copia all'originale rientra nel tema della valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 1176 c.c.

    La violazione della diligenza professionale dell'intermediario deve essere specificamente allegata e collegata al danno e al nesso causale.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del rapporto non può essere invocata con doglianze generiche o non autosufficienti.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità extracontrattuale deve essere sorretta da allegazioni specifiche su condotta, danno e nesso causale.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale dell'intermediario richiede la specifica dimostrazione dell'inadempimento e del danno causalmente ricollegato.

  • art. 2033 c.c.

    Le pretese restitutorie vanno coltivate con domande e motivi coerenti con il petitum effettivamente proposto in giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico di chi allega la violazione, il danno e il nesso causale, salvo le diverse regole presuntive che però non esonerano da un concreto riscontro della domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo il limite del controllo di legittimità sulla violazione del principio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese tra parti reciprocamente soccombenti è rimessa al giudice di merito e non è censurabile se non nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato solo per confermare la legittimazione della sottoscrizione del ricorso incidentale anche da parte della parte personalmente.

  • art. 60 regolamento intermediari

    Le doglianze sulla documentazione contrattuale e sugli elementi essenziali dell'attività di investimento non possono essere accolte se formulate in modo generico e senza confronto con la motivazione di merito.

  • art. 61 regolamento intermediari

    Le contestazioni relative alle attestazioni delle operazioni richiedono specificità e autosufficienza del motivo.

  • art. 26 regolamento intermediari

    La censura sulla mancata tempestiva esecuzione delle disposizioni di vendita è stata ritenuta priva di adeguato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 27 regolamento intermediari

    Le operazioni ad alto rischio e le operazioni in conflitto di interessi vengono richiamate solo come oggetto delle doglianze, ma le censure sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 28 regolamento intermediari

    Gli obblighi di informazione e adeguatezza dell'operazione devono essere fatti valere con motivi specifici, non come ripetizione delle deduzioni di merito.

  • art. 29 regolamento intermediari

    L'inadeguatezza dell'operazione e l'obbligo di avviso al cliente non possono essere dedotti in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 47 Cost.

    È evocato nel quadro delle doglianze sull'intermediazione finanziaria, ma non conduce a una diversa soluzione per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 5 DPR n. 513/1997

    La censura sull'irrilevanza giuridica dei documenti informatici è stata respinta come non pertinente e comunque inammissibile nel contesto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge non può essere denunciata in modo meramente assertivo o mediante la riproposizione delle stesse tesi già disattese dal giudice di merito: è necessario confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e dell'apprezzamento istruttorio.
  • Il ricorso incidentale autonomo deve contenere, a pena di inammissibilità, un'esposizione sommaria dei fatti di causa che consenta alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia e posizioni delle parti senza ricorso ad altre fonti.
  • La contestazione del disconoscimento di scritture private, della mancata verificazione o della documentazione prodotta in giudizio non è scrutinabile in cassazione se si risolve in un dissenso sulla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di intermediazione finanziaria, le doglianze su nullità formali, obblighi informativi, adeguatezza delle operazioni, conflitto di interessi e responsabilità dell'intermediario devono indicare in modo specifico quale capo della sentenza sia errato e per quali ragioni giuridiche; la mera reiterazione delle censure di merito integra un motivo inammissibile.
  • La pretesa risarcitoria o restitutoria richiede coerenza tra domanda proposta, allegazioni in fatto, prova del danno e nesso causale; non è ammissibile pretendere in cassazione un riesame delle risultanze per supplire a carenze di allegazione o di prova.
  • In presenza di soccombenza reciproca tra alcune parti e soccombenza esclusiva verso un terzo, la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e può essere compensata nei limiti consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneAppelloObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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