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Sentenza

Sentenza del 03/07/2023 n. 18706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente era stato assoggettato a tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata (100% di Elle Group Srl) alla società 'Agenzia Ippica del Centro Srl' per un corrispettivo molto superiore al valore nominale. L'Amministrazione contestava la plusvalenza e la sua tassazione ordinaria, ritenendo inapplicabile il regime agevolato/rivalutazione perché la partecipazione era qualificata e perché il contribuente non avrebbe adempiuto correttamente gli obblighi connessi alla procedura di rivalutazione (mancata o insufficiente compilazione del quadro RT, deposito perizia giurata sì ma pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva ritenuto insufficiente e mancato versamento delle altre due rate). Il contribuente produceva perizia giurata e modelli F24 attestanti il versamento (anche un successivo F24 esibito in appello), sostenendo di avere perfezionato la procedura di rivalutazione prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia (v. omissione di pronuncia sul quadro RT) ritenendo che l'appello avesse implicamente deciso la questione, ma ha accolto il secondo motivo sulla insufficienza del versamento. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui per perfezionare la procedura di rideterminazione del valore di partecipazioni (rivalutazione) è indispensabile la redazione della perizia giurata e il tempestivo ed integrale pagamento almeno della prima rata dell'imposta sostitutiva fissata dalla perizia; se la prima rata non è regolare la procedura non si perfeziona e la plusvalenza resta soggetta alla tassazione ordinaria. Perciò la sentenza di merito favorevole al contribuente è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per adeguarsi a questi principi; le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla regolazione dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68 (precedentemente art. 81)

    Disciplina le plusvalenze da cessione di partecipazioni; qui al centro è la tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate e il riferimento alle regole di determinazione della plusvalenza.

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5

    Prevede la procedura di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni tramite perizia giurata e assoggettamento ad imposta sostitutiva; per l'efficacia dell'opzione è decisivo il deposito della perizia e il pagamento dell'imposta sostitutiva (almeno della prima rata entro i termini), senza il quale la procedura non si perfeziona.

  • D.L. 6 luglio 2001, n. 97 (convertito), art. 4, comma 9-ter (richiamato dal contribuente)

    Richiamato dal contribuente quale base per la rivalutazione delle partecipazioni; tuttavia la Corte sottolinea che l'essenziale ai fini di perfezionamento è la perizia giurata e il corretto versamento dell'imposta sostitutiva come disciplinato dalla normativa di settore.

  • D.Lgs. 28 settembre 2003, n. 344, art. 2, comma 2

    Riferito dall'Amministrazione per sostenere che sulle partecipazioni qualificate si applicano regole diverse (esposizione in dichiarazione con falcidia percentuale) e per giustificare la diversa qualificazione fiscale della plusvalenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 (richiamato proceduralmente)

    Norma di diritto processuale tributario richiamata nella censura sulla motivazione e sulla pronuncia del giudice di merito; la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa al quadro RT fosse implicitamente valutata e non costituiva vizio di omessa pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c. (richiamato)

    Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale del giudice di merito; la Corte ha confermato che la motivazione può essere implicita se la decisione è logicamente incompatibile con la domanda respinta.

Massime di principio

  • Per perfezionare la procedura di rideterminazione (rivalutazione) del valore di partecipazioni ai fini fiscali è essenziale la perizia giurata e il tempestivo pagamento dell'imposta sostitutiva: almeno la prima rata deve essere versata entro il termine previsto e in misura corrispondente a quanto indicato nella perizia; senza ciò la procedura non si perfeziona e la plusvalenza resta soggetta a tassazione ordinaria.
  • La mancata o insufficiente compilazione del quadro dichiarativo (quadro RT) non è, di per sé, determinante ai fini della efficacia della rivalutazione: ciò che rileva è la manifestazione di volontà del contribuente mediante deposito della perizia e il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.
  • Se la prima rata è stata pagata ma le rate successive sono omesse o versate in ritardo, il contribuente può, in genere, avvalersi del ravvedimento operoso per sanare gli omessi versamenti; se invece la prima rata stessa è irregolare o insufficiente, il rimedio del ravvedimento non può sanare il difetto e la procedura è inidonea a produrre i suoi effetti.
  • In controversie simili è fondamentale conservare e produrre tutta la documentazione di pagamento (modelli F24, quietanze), la perizia giurata e ogni atto che provi la tempestività e l'ammontare dei versamenti; le difformità minime vanno tempestivamente documentate e corrette (istanza di rettifica) per evitare la perdita del beneficio.
  • Dal punto di vista processuale, l'assenza di una motivazione esplicita su una richiesta può essere considerata implicita se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa; tuttavia è preferibile che il giudice affronti espressamente i punti decisivi per evitare rilievi di vizi di motivazione.

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