Sentenza del 03/07/2023 n. 18624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso delle ritenute operate nel 2014 a titolo di addizionale del 10% su bonus eccedenti la parte fissa, ex D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33. Il ricorrente contestava: (i) il requisito soggettivo perché la società datrice (Houlian Lockey Spa, già Leonardo & Co.) non opererebbe nel "settore finanziario"; (ii) il requisito oggettivo perché la parte variabile della retribuzione non eccedeva il triplo della parte fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha confermato che: (a) la nozione di "settore finanziario" contenuta nell'art. 33 D.L. n. 78/2010 va interpretata in senso ampio e funzionale alla ratio preventiva della norma, ricomprendendo anche soggetti (es. società di consulenza finanziaria) non necessariamente soggetti a vigilanza o che svolgano attività "rivolta al pubblico"; (b) la modifica introdotta dal comma 2‑bis (D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) ha rideterminato la base imponibile per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011 in poi, imponendo l'addizionale sul "quanto eccede la parte fissa" (e non più solo sulla eccedenza oltre il triplo). Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)
1. ...sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario... 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
La Corte interpreta l'art. 33 come norma con finalità preventiva ampia: il "settore finanziario" è inteso funzionalmente e socio-economicamente nella sua complessità (non limitato ai soli intermediari vigilati) e, per i compensi erogati dal 17/7/2011, la base imponibile è l'eccedenza rispetto alla parte fissa.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)
"Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"
Ha modificato la base imponibile: per compensi corrisposti dal 17/7/2011 l'addizionale si applica sulla parte variabile eccedente la retribuzione fissa, ampliando la base imponibile rispetto al testo originario.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), art. 106
Richiamato nelle difese del ricorrente come possibile criterio di delimitazione del "settore finanziario", ma la Corte osserva che l'art. 33 non rinvia all'art. 106 T.U.B. e non assume automaticamente la stessa nozione tecnica di "intermediario finanziario".
Corte Costituzionale, sentenza n. 201/2014
Ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 33 valorizzandone la funzione disincentivante, e la Corte di Cassazione la interpreta come supporto alla lettura ampia della categoria dei soggetti passivi, senza però imporre limiti strettamente coincidenti con le definizioni del T.U.B.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 162-bis
Cita definizioni di soggetti rilevanti in materia fiscale; la Corte ritiene comunque non determinante un richiamo lato sensu a tali definizioni per delimitare il "settore finanziario" ai fini dell'art. 33.
Articoli 3 e 53 Cost.
La Corte verifica la compatibilità della misura con i principi di uguaglianza e capacità contributiva: pur trattandosi di una penalizzazione fiscale con finalità extrafiscali, la disciplina è considerata non arbitraria e compatibile con la Costituzione.
Principi di diritto e norme interpretative (art. 15 e art. 12 Preleggi)
Usati per affermare che l'introduzione del comma 2-bis ha comportato un'abrogazione tacita, in parte qua, del criterio di base imponibile precedente (eccedenza oltre il triplo) per i compensi dal 17/7/2011.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011
Richiamata come supporto dell'amministrazione per la lettura estensiva dell'effetto della novella che amplia la base imponibile.
Massime di principio
- La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. n. 78/2010 va interpretata in senso ampio e funzionale: rileva la potenzialità dell'attività di incidere sulla stabilità finanziaria (ratio preventiva), non solo la qualificazione formale o l'iscrizione a albi di vigilanza.
- Per i compensi corrisposti dal 17/7/2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 98/2011) la base imponibile dell'addizionale del 10% è l'ammontare della retribuzione variabile che eccede la parte fissa; non è più necessario che la variabile superi il triplo della fissa.
- La modifica del 2011 (comma 2-bis) ha valore sostanziale sulla base imponibile e può determinare un'abrogazione tacita, in parte qua, del precedente regime per i periodi successivi all'entrata in vigore della novella.
- In giudizio, per contestare l'applicabilità dell'addizionale conviene verificare: (i) la data di erogazione del compenso (prima o dopo 17/7/2011); (ii) la natura effettiva dell'attività della società (se opera nella sfera finanziaria anche in senso ampio, p.es. consulenza finanziaria); (iii) il calcolo puntuale della parte variabile rispetto alla parte fissa.
- Decisioni favorevoli afferenti ad altri soggetti o in altri anni non costituiscono automaticamente giudicato esterno opponibile se non pronunciate tra le stesse parti e con collegamento duraturo con la stessa situazione di fatto.
- Chi contesta la qualificazione del "settore finanziario" dovrà fornire elementi fattuali stringenti per dimostrare l'assenza dell'attitudine dell'impresa a incidere sulla stabilità finanziaria; la mera assenza di vigilanza o di attività rivolta al pubblico è generalmente insufficiente.
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