Sentenza del 03/07/2023 n. 18629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso di parte dell'IRPEF trattenuta e versata dal datore di lavoro per gli anni 2016 e 2017 in relazione all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 D.L. n. 78/2010. Il ricorrente sosteneva che non fosse dovuto il prelievo perché, nei periodi contestati, la retribuzione variabile (bonus e stock options: €752.050,00 per il 2016 e €865.238,06 per il 2017) non aveva superato il triplo della retribuzione fissa percepita (€897.591,94 nel 2016 e €899.080,03 nel 2017), requisito che secondo lui era presupposto oggettivo per l'applicazione dell'addizionale.
La decisione
Il giudice di primo grado (CTP Milano) aveva accolto il ricorso del contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha riformato la sentenza di primo grado e ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando l'interpretazione della CTR secondo cui, dopo l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 33 D.L. n. 78/2010 (da D.L. n. 98/2011, art. 23, comma 50-bis), l'addizionale del 10% si applica sui compensi variabili nella misura in cui eccedono la parte fissa della retribuzione e che la novella ha ampliato la base imponibile e la platea dei soggetti assoggettati. Il ricorso è stato rigettato; spese di cassazione a carico del ricorrente (liquidate in €3.000,00).
Norme richiamate
D.L. n. 78/2010, art. 33 (come modificato)
comma 1, comma 2 e comma 2-bis
Comma 1: istituisce l'addizionale del 10% sui compensi sotto forma di bonus e stock options attribuiti a dirigenti del settore finanziario che eccedono il triplo della parte fissa; comma 2-bis (introdotto dalla conversione del D.L. n. 98/2011) dispone che le disposizioni si applicano sull'ammontare che eccede la parte fissa, ampliando così la base imponibile rispetto alla formulazione originaria.
D.L. n. 98/2011, art. 23, comma 50-bis (conversione)
Ha inserito il comma 2-bis nell'art. 33 del D.L. n. 78/2010, modificando la base imponibile e ampliando l'ambito applicativo della disposizione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 2011
Interpreta la modifica nel senso che la base imponibile è ora pari alla parte di retribuzione variabile che eccede la retribuzione fissa, e individua in tal modo un ampliamento della quota di compensi soggetti all'addizionale e della platea di contribuenti.
Corte Costituzionale, sent. n. 201 del 16 luglio 2014
Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 D.L. n. 78/2010, statuendo che l'individuazione della componente variabile oltre un certo multiplo del fisso può esprimere capacità contributiva; la Corte non ha però risolto specificamente il rapporto interpretativo tra comma 1 e comma 2-bis.
Costituzione, artt. 3 e 53
Richiamati in ordine alla compatibilità dell'interpretazione estensiva con i principi di uguaglianza e capacità contributiva; la Corte ha ritenuto la misura non arbitraria e compatibile con tali principi nel quadro della finalità di disincentivazione della retribuzione variabile.
Preleggi, art. 12
Richiamato l'orientamento interpretativo che prende in considerazione l'intenzione legislativa e i lavori preparatori nella lettura della norma non chiarissima.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del comma 2-bis, l'addizionale del 10% può trovare applicazione non più limitatamente alla sola eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa, ma in termini di base imponibile sulla quota di compensi variabili che eccede la parte fissa; la norma ha pertanto ampliato la base imponibile e la platea dei soggetti soggetti al prelievo.
- Perché l'addizionale si applichi in concreto occorre comunque che ricorrano i presupposti soggettivi indicati dal comma 1 (es. dirigenti nel settore finanziario o collaboratori coordinati e continuativi nel medesimo settore) e che i compensi siano in forma di bonus o stock options; non è invece più necessario, secondo l'interpretazione confermata dalla Cassazione, che la variabile superi il triplo della parte fissa come condizione preliminare assoluta.
- In casi analoghi verificare sempre: a) la qualifica soggettiva del percettore (rientra tra i soggetti elencati dal comma 1?); b) la natura del compenso (bonus/stock options?); c) il calcolo della parte fissa e della parte variabile per determinare la quota eccedente la fissa soggetta all'addizionale; d) eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta e termini per istanze di rimborso/impugnazioni.
- Se si ritiene che il sostituto abbia applicato l'addizionale impropriamente, è necessario valutare la via amministrativa (istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate) e, in caso di silenzio-rifiuto, il contenzioso tributario; tuttavia la giurisprudenza di legittimità tende a favore dell'interpretazione che applica l'addizionale sulla quota di variabile eccedente la retribuzione fissa.
- Nelle contestazioni basate su interpretazioni testuali divergenti, i lavori preparatori e le circolari possono avere rilievo ai fini interpretativi: l'orientamento amministrativo e la ratio di disincentivo della retribuzione variabile sono fattori che possono sostenere l'applicazione estensiva della norma.
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