Sentenza del 03/07/2023 n. 18635 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Procedimento tributario inerente un avviso di accertamento Irpef relativo al 2005 per una plusvalenza sulla cessione di un terreno. In primo grado la CTP di Napoli aveva accolto l'impugnazione di A.A. censurando l'atto dell'Ufficio sul profilo quantitativo (valore della vendita). La CTR aveva poi ritenuto invece l'avviso privo di motivazione e lo aveva annullato per tale carenza, decisione non ritenuta riproposta specificamente in appello dal contribuente. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31084/2017, accolse il ricorso dell'Agenzia ritenendo che la CTR avesse deciso oltre i limiti del gravame (ultrapetizione) statuendo su punto non dedotto in appello. A.A. chiese la revocazione di tale ordinanza denunciando errori percettivi nella valutazione delle sentenze di merito (sostenendo che CTP e CTR avevano entrambe trattato anche la carenza di motivazione e il merito) e lamentando l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per la tecnica redazionale adottata dall'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengano a una errata valutazione/interpretazione delle decisioni di merito e degli atti di causa (errore di giudizio), non a un errore di fatto incontrovertibile idoneo a fondare la revocazione ai sensi di legge. Ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di mancato esame dell'inammissibilità del ricorso principale, osservando che la Corte aveva comunque dato conto dell'attività difensiva del contribuente e del deposito del controricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e A.A. è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito; è stata anche data atto della possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 391-bis
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto; la revocazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c., n. 4.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Definisce l'errore di fatto come la supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o l'asserita inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; l'errore deve essere evidente, decisivo e non riferirsi a punto controverso già deciso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; cornice normativa per valutare le doglianze di legittimità e il rapporto con la revocazione per errore di fatto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Norma del processo tributario richiamata in tema di rimedi di impugnazione innanzi alla Corte di cassazione; citata nella motivazione in relazione ai limiti di sindacabilità e ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 291
Citati nella questione iniziale denunciata dall'Agenzia; richiamati come presunte norme violate dalla decisione impugnata in relazione alla motivazione e all'ambito del gravame.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Riferimento alle conseguenze della cassazione con rinvio e alla possibilità di valutare in sede di riassunzione questioni non decise nel merito dalla Corte di cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17)
Prevede l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente quando ricorrono i presupposti processuali; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione è eccezionale e ammessa solo per errori di fatto secondo l'art. 395 c.p.c., n. 4: occorre dimostrare un fatto incontrovertibile e decisivo, non una semplice diversa interpretazione o valutazione giuridica.
- Non costituiscono errori revocatori le valutazioni errate del contenuto degli atti di parte o delle sentenze di merito quando tali valutazioni siano frutto dell'accertamento e della motivazione del giudice: si tratta di errori di giudizio non riassoggettabili alla revocazione.
- Se la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio, la revocazione è ammessa solo se l'errore denunciato riguarda un fatto interno al giudizio di cassazione e non questioni che il giudice di rinvio potrà liberamente rimettere in discussione; in pratica la revocazione non deve ostacolare il riesame della controversia in sede di rinvio.
- Per sostenere una revocazione è necessario indicare con chiarezza quale fatto, desumibile dagli atti, sia incontrovertibilmente diverso da quanto ritenuto dalla Corte e mostrare il nesso causale tra quella svista e la decisione impugnata.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per vizi di tecnica redazionale o per 'ricorso fotocopia' deve essere esaminata e motivata dal giudice; se la Corte dà conto del deposito del controricorso e dell'attività difensiva della controparte, difficilmente potrà ritenersi inammissibile per mero vizio formale non esaminato.
- In sede processuale tributaria, le difformità tra censura quantitativa e censura qualitativa (es. valore vs. motivazione dell'atto) possono determinare il vizio di ultrapetizione: il giudice d'appello non può decidere su questioni non specificamente dedotte in gravame.
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