Sentenza del 03/07/2023 n. 212 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero del credito d'imposta R&S (€ 43.062,00) e delle correlate sanzioni per molteplici censure: decadenza dell'accertamento per presunta notificazione oltre il termine del 31/12/2020; mancata prova che l'atto sia stato emesso nel 2020; mancanza di preventivo atto di contestazione; errato recupero basato sull'anno di utilizzo anziché di maturazione; qualificazione delle spese come spese di innovazione di progetto e non di ricerca e sviluppo; contestazioni generiche e carenze probatorie; eccesso di potere per mancata acquisizione del parere tecnico MISE; assenza di valutazione tecnica su nozioni specialistiche; violazione del contraddittorio; illegittimità eccessiva delle sanzioni (richiesta riduzione al 30% o esclusione), nonché affermazione di aver svolto attività di ricerca e sviluppo conforme alla normativa
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'atto riguardasse legittimamente l'anno 2016 (anno di utilizzo/compensazione del credito) e che l'atto impositivo fosse stato emesso anteriormente al 31/12/2020 (protocollo n.130360 del 17/12/2020), con conseguente esclusione della decadenza invocata. Anche eventuali vizi di notifica non hanno determinato nullità perché il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell'atto (art.156 c.p.c.). Il contraddittorio è stato ritenuto adeguato poiché la società ha potuto esporre le proprie ragioni durante la fase istruttoria e nel P.V.C. (13/12/2019). Sotto il profilo sostanziale, l'Amministrazione ha motivatamente escluso i requisiti dell'art.3 D.L. n.145/2013: il software sviluppato è risultato un'evoluzione o customizzazione di prodotti esistenti (innovazione di processo/gestionale) e quindi non attività di ricerca e sviluppo suscettibile del credito; il parere MISE è facoltativo (art.8, comma 2, D.M. 27/05/2015) e la circ. MISE n.59990/2018 esclude in generale molte attività di sviluppo software dall'agevolazione. Le sanzioni (pari al 100% del credito recuperato) sono state ritenute applicabili perché il credito non è risultato semplicemente 'non spettante' per marginali incertezze ma privo dei presupposti costitutivi; l'eccezione di incertezza normativa non è stata ritenuta sussistente in termini tali da escludere o attenuare le sanzioni. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia per € 1.000,00.
Norme richiamate
art. 3 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
Definisce i requisiti per il credito d'imposta R&S; la Corte ha ritenuto che l'attività contestata non soddisfacesse i requisiti di novità e superamento di incertezze tecnologiche richiesti dalla norma
Norma emergenziale che separa momento di emissione e momento di notifica degli atti; utilizzata per dimostrare che l'atto era stato emesso prima del 31/12/2020
Principio secondo cui l'irregolarità della notifica non comporta nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo informativo e il destinatario ne ha comunque avuto conoscenza
D.M. 27/05/2015
Prevede la facoltà (non l'obbligo) per l'Ufficio di richiedere il parere tecnico del MISE; la Corte ha confermato che l'Amministrazione non era obbligata a richiedere tale parere
Circolare MISE n. 59990 del 09/02/2018
Chiarisce che progettazione, customizzazione o gestione applicativa di software con tecnologie note non rientrano in linea generale tra le attività R&S ammissibili al credito; la Corte l'ha richiamata per escludere l'agevolazione
Cass. SS.UU. n. 24823/2015
Cass. SS.UU. n. 24823/2015
Principio che non impone un obbligo generale di contraddittorio preventivo salvo che la legge non lo richieda espressamente; richiamato per confutare la doglianza sul contraddittorio
Cass. nn. 3277/2019, 17195/2019, 29876/2020
Giurisprudenza richiamata in tema di potere del giudice di esentare dalle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza normativa; la Corte territoriale ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero nel caso concreto
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Attribuisce al giudice tributario il potere di valutare l'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di incertezza normativa; citato nel quadro della possibile mitigazione delle sanzioni
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato come norma che afferma criteri di applicazione delle sanzioni e del potere del giudice nella valutazione dell'eventuale esenzione
D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212
Norma richiamata a supporto del potere del giudice di esentare o mitigare sanzioni in presenza di incertezza normativa
Massime di principio
- Il credito d'imposta si verifica rispetto all'anno di utilizzo/compensazione: le contestazioni amministrative possono legittimamente riferirsi all'anno in cui il credito è stato utilizzato e dichiarato.
- In periodi emergenziali la data di emissione dell'atto può essere distinta dalla data di notifica (D.L. 34/2020); la prova dell'emissione entro il termine può escludere la decadenza.
- Un vizio di notifica non determina automaticamente nullità se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e ha perseguito lo scopo informativo (art.156 c.p.c.).
- L'Amministrazione non è tenuta in via generale ad attivare un contraddittorio preventivo, salvo che la legge non lo preveda espressamente; tuttavia è importante documentare il dialogo istruttorio (inviti, email, PVC) per difendersi efficacemente.
- Lo sviluppo software non è automaticamente attività di ricerca e sviluppo agevolabile: occorre dimostrare novità, creatività e superamento di incertezze scientifiche/tecnologiche; la mera customizzazione, implementazione o innovazione di processo è spesso esclusa.
- Il parere tecnico del MISE è facoltativo per l'Ufficio: la sua mancata acquisizione non costituisce di per sé eccesso di potere.
- Le sanzioni possono arrivare al 100% quando il credito risulta privo dei presupposti costitutivi (crediti 'non spettanti'); la riduzione o esclusione delle sanzioni è possibile solo se sussistono oggettive e non evitabili incertezze interpretative della normativa.
- In difese analoghe è utile produrre documentazione tecnica dettagliata che illustri in modo chiaro le innovazioni effettive, il grado di novità rispetto allo stato dell'arte e le difficoltà tecniche superate, nonché dimostrare l'impatto economico/industriale oltre la singola impresa.
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