Cassazione Civile, Ordinanza n. 33218/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata nel 2013, relativa alla richiesta di integrazione del contributo unificato dovuto per motivi aggiunti proposti dinanzi al TAR Lazio in un giudizio amministrativo. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile e tale esito era stato confermato in appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando più censure: ha sostenuto, anzitutto, che l'invito al pagamento dell'integrazione del contributo unificato non sarebbe un atto autonomamente impugnabile e che, dunque, non vi sarebbe alcun onere di impugnazione immediata né decadenza dalla contestazione della pretesa; ha poi dedotto vizi di notifica degli atti e della cartella, notificati a mezzo posta senza il rispetto della disciplina invocata; ha denunciato l'omesso esame di vari profili relativi alla mancata esistenza di un valido atto presupposto, alle sanzioni, alla necessità di specifica motivazione e alla presunta violazione delle regole sul contributo unificato; ha infine lamentato la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e violazione dello statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'invito al pagamento del contributo unificato non versato o integrato, previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce l'unico atto liquidatorio della pretesa tributaria e va qualificato sostanzialmente come avviso di accertamento o di liquidazione, con conseguente necessità di impugnarlo ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; la mancata impugnazione determina la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può essere rimessa in discussione contro la successiva cartella di pagamento. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze sulla notifica perché, in parte, riferite ad atti ormai definitivi e, in parte, formulate in modo ambiguo e comunque infondate, rilevando che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e che la ricorrente non aveva dedotto la mancata ricezione del plico. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a riproporre questioni del ricorso originario rimaste assorbite dalla decisione di rito e comunque non più deducibili contro la cartella. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva la sua inammissibilità in presenza di doppia conforme nei limiti temporali applicabili
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l'invito al pagamento del contributo unificato va qualificato come atto impositivo/di liquidazione autonomamente e necessariamente impugnabile
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla non impugnabilità necessaria dell'invito al pagamento
art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel ricorso come norma sulla disciplina del contributo unificato
art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002
individua l'invito al pagamento del contributo unificato non versato o integrato quale atto liquidatorio della pretesa tributaria
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per contestare le modalità di notifica della cartella
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
consente la notifica della cartella anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento
artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001
perfezionamento della notifica postale con consegna del plico al domicilio del destinatario e sottoscrizione del registro/avviso di ricevimento
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del contributo unificato e alle sanzioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma inseritrice dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato
richiamata dalla ricorrente come disciplina della notificazione postale
Massime di principio
- L'invito al pagamento del contributo unificato non versato o integrato, quando costituisce l'unico atto liquidatorio previsto dalla legge, ha natura sostanziale di avviso di accertamento o di liquidazione e deve essere impugnato immediatamente; la sua mancata impugnazione impedisce di contestare successivamente la pretesa nella fase di opposizione alla cartella.
- Le censure rivolte alla cartella di pagamento non possono essere utilizzate per rimettere in discussione un atto presupposto ormai definitivo e non tempestivamente impugnato, salvo i limiti propri dei vizi della cartella stessa.
- La notifica della cartella esattoriale può essere validamente eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi, il perfezionamento della notifica richiede la spedizione e la consegna del plico al domicilio del destinatario, non essendo necessario altro adempimento se non quelli previsti dalla disciplina postale applicabile.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur cumulando più profili di doglianza, non consente di comprendere in modo chiaro e separato le specifiche violazioni denunciate.
- Le questioni non decise nel giudizio di merito perché assorbite da una pronuncia di rito non possono essere riproposte direttamente contro una diversa decisione processuale, ma restano eventualmente deducibili solo nell'ipotesi di rinvio conseguente all'accoglimento dell'impugnazione principale.
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