Cassazione Civile, Sentenza n. 24615/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento di un esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, della L. n. 190/2014 in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice avvenuta il 14/05/2015 presso uno studio legale associato, dopo un precedente rapporto di apprendistato professionalizzante tra le stesse parti risolto il 05/01/2015. Lo studio aveva impugnato l'avviso di addebito e il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo spettante il beneficio perché il precedente apprendistato non doveva essere considerato, ai fini della norma agevolativa, come rapporto a tempo indeterminato ostativo. La Corte d'appello aveva confermato. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014: secondo il ricorrente, il precedente apprendistato professionalizzante doveva essere qualificato come contratto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della norma, con conseguente esclusione del beneficio per la nuova assunzione effettuata nei sei mesi successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale. Ha interpretato in senso restrittivo la disciplina degli sgravi contributivi, valorizzando sia il canone dell'art. 14 preleggi sia l'esigenza di interpretazione conforme all'art. 107 TFUE, poiché l'agevolazione costituisce una forma di aiuto di Stato. Ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione del beneficio per il rapporto 'a quo', il pregresso apprendistato professionalizzante nei sei mesi antecedenti alla nuova assunzione osti al riconoscimento dello sgravio, perché la norma considera il rapporto precedente in funzione della stabilità dell'occupazione e non consente un'analogia estensiva in assenza di eadem ratio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile..."
La norma va interpretata restrittivamente; l'esonero contributivo spetta solo quando ricorrono i presupposti espressamente previsti e non può essere riconosciuto se nei sei mesi precedenti il lavoratore è stato occupato con apprendistato professionalizzante, considerato ostativo nel caso concreto.
art. 14 preleggi
"le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"
Le disposizioni eccezionali che prevedono sgravi contributivi non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati.
art. 117, comma 1, Cost.
Impone l'interpretazione della norma interna in conformità al diritto eurounitario.
art. 107 TFUE
La materia degli sgravi contributivi rientra nella disciplina degli aiuti di Stato; l'interpretazione della norma interna deve salvaguardare le condizioni di legittimità dell'aiuto.
Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro e costituisce parametro di stabilità occupazionale.
Richiamata come fonte dei limiti al potere di recesso nel rapporto a tempo indeterminato.
Richiamata come fonte dei limiti al potere di recesso nel rapporto a tempo indeterminato.
Richiamato per evidenziare il recesso nel rapporto di apprendistato nella fase finale/eventuale.
"L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani"
L'apprendistato è qualificato come contratto a tempo indeterminato, ma tale qualificazione non impone automaticamente di considerarlo allo stesso modo in ogni disciplina agevolativa, se la norma distingue il rapporto precedente da quello successivo.
Menzianta per il deposito di memoria del Pubblico ministero.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le norme che prevedono sgravi o esenzioni contributive, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario degli obblighi contributivi, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia in assenza di una chiara eadem ratio.
- Quando una misura contributiva integra un possibile aiuto di Stato, l'interpretazione della disciplina interna deve essere conforme all'art. 107 TFUE e orientata a preservare la finalità sostanziale di promozione dell'occupazione stabile.
- Ai fini della verifica dei requisiti per uno sgravio legato a una nuova assunzione stabile, occorre distinguere tra il rapporto precedente e il rapporto successivo: la qualificazione formale di un contratto come a tempo indeterminato non basta se la norma agevolativa considera specificamente il tipo di rapporto pregresso come ostativo o non consente una lettura estensiva.
- Il contratto di apprendistato professionalizzante, pur essendo qualificato dalla legge come contratto di lavoro a tempo indeterminato, presenta una disciplina peculiare che consente il recesso al termine della formazione; pertanto, nella lettura di disposizioni agevolative, non si può automaticamente sovrapporlo al contratto ordinario a tempo indeterminato se ciò frustra la ratio della norma.
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