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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24477/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento di un superminimo individuale riconosciuto a un dipendente e mantenuto invariato per molti anni. La società aveva iniziato ad assorbirlo a decorrere dal febbraio 2018, ritenendo che fosse legittimo applicare la regola generale dell’assorbibilità dei superminimi in occasione dei rinnovi contrattuali collettivi. Il lavoratore ha chiesto la restituzione delle somme detratte, sostenendo che, per la protratta e generalizzata mancata applicazione dell’assorbimento in occasione di precedenti rinnovi e modifiche collettive, si fosse formato un uso aziendale idoneo a rendere non assorbibile il superminimo. In appello tale ricostruzione è stata confermata. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2078 e 2697 c.c. e dei principi sull’uso aziendale, sostenendo che mancavano gli elementi costitutivi dell’uso e che l’assorbimento era legittimo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1325, 1372, 1373 e 2078 c.c., contestando la configurabilità e soprattutto la disdettabilità dell’uso aziendale, nonché l’idoneità delle modalità con cui la Corte d’appello aveva escluso un valido recesso. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando l’illegittima compensazione integrale disposta dalla Corte d’appello ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del canone di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito circa la formazione di un uso aziendale, desunto dalla reiterazione costante e generalizzata, per circa tredici anni, del mantenimento del superminimo senza assorbimento in occasione di più rinnovi contrattuali collettivi. Ha inoltre ribadito che l’uso aziendale può essere disdettato dal datore di lavoro, ma il recesso deve risultare da una manifestazione chiara, univoca e conoscibile dalla collettività dei lavoratori; il mero mancato assorbimento o il semplice inadempimento non bastano. Le doglianze della società sono state ritenute inammissibilmente dirette a sollecitare una rivalutazione di merito e della prova. È stato respinto anche il ricorso incidentale sulle spese, perché la compensazione è stata motivata con la complessità della questione e con il contrasto giurisprudenziale di merito, ragioni ritenute non censurabili nel caso concreto. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2078 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che l’uso aziendale opera come fonte sociale del rapporto di lavoro e che la sua esistenza e cessazione dipendono da accertamenti di fatto riservati al merito; non è necessario un accordo espresso per la sua formazione.

  • art. 2697 c.c.

    una volta provata la formazione dell’uso aziendale, grava sul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere di dimostrare il fatto estintivo e la conoscibilità della disdetta da parte della collettività interessata.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla società per contestare la disdettabilità e la struttura dell’atto, ma la Corte esclude che la vicenda imponga una ricostruzione negoziale in termini di comune volontà delle parti.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che l’uso aziendale non si presta a essere ricondotto a una mera logica contrattuale individuale.

  • art. 1373 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ammette in linea di principio la recedibilità dall’uso aziendale, purché il recesso sia espresso in modo chiaro e univoco.

  • art. 1340 c.c.

    esclusa la sua applicabilità all’uso aziendale, perché quest’ultimo non dipende dalla volontà tacita delle parti di inserire o escludere una clausola d’uso.

  • art. 1374 c.c.

    l’uso aziendale è ricondotto alle conseguenze che derivano dalla conclusione del contratto di lavoro e alle fonti sociali che integrano il rapporto.

  • art. 1173 c.c.

    l’uso aziendale è qualificato come fatto-fonte idoneo a costituire obbligazione e regolazione collettiva dei rapporti di lavoro.

  • art. 2077 c.c.

    non si applica all’uso aziendale nei termini prospettati dalla società; la regola d’uso può essere modificata da fonti collettive sovraordinate, anche in peius, fatti salvi eventuali diritti quesiti.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; la regolazione delle spese segue la disciplina ordinaria della soccombenza, salvo la compensazione nei limiti consentiti.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è possibile, ratione temporis, nei casi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze/assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità analoghe; la Corte reputa congrua la motivazione del giudice d’appello.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per lamentare una motivazione apparente sulle spese; la censura è respinta.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione; la Corte non ravvisa vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non è il mezzo idoneo per contestare l’accertamento di fatto relativo alla formazione o alla disdetta dell’uso aziendale, né per sollecitare un nuovo esame della volontà e della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • L’uso aziendale si forma quando il datore di lavoro reiteri in modo costante e generalizzato un trattamento di miglior favore verso la collettività dei dipendenti, senza che sia necessaria la prova di una comune volontà negoziale delle parti.
  • Il superminimo individuale è di regola assorbibile nei miglioramenti retributivi collettivi, salvo diversa pattuizione o salvo che il lavoratore dimostri che esso sia stato riconosciuto come compenso speciale autonomamente giustificato.
  • Una volta accertata la formazione di un uso aziendale favorevole, il datore di lavoro che ne invochi la cessazione deve provare il fatto estintivo, e cioè una disdetta chiara, univoca e portata a conoscenza della platea dei lavoratori interessati.
  • Il mero mancato assorbimento in una singola occasione, o il semplice inadempimento rispetto all’uso consolidato, non integra di per sé una disdetta dell’uso aziendale.
  • L’uso aziendale, pur operando sul piano dei rapporti individuali con efficacia analoga a quella di un contratto collettivo aziendale, non muta la natura originaria della clausola individuale, ma introduce una regola collettiva eteronoma di miglior favore per il tempo in cui resta efficace.
  • Le censure che contestino la formazione o la disdetta dell’uso aziendale non possono essere veicolate come violazione di legge quando mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito.
  • La compensazione delle spese può essere legittimamente disposta, nel regime applicabile, quando la controversia presenti oggettiva complessità, incertezza o un contrasto interpretativo di merito idoneo a integrare le condizioni richieste dall’art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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