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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24476/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di più dipendenti che avevano ottenuto, in comunicazioni individuali, il riconoscimento di un "superminimo ad personam individuale". I lavoratori hanno agito per far accertare che tale superminimo non fosse assorbibile dagli aumenti retributivi previsti dai successivi rinnovi della contrattazione collettiva e per ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla società a titolo di assorbimento a partire da un certo momento. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo che la clausola individuale non escludesse in modo chiaro e univoco l'assorbibilità e che il comportamento successivo del datore di lavoro non potesse prevalere sul tenore letterale. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale escluso il rilievo del comportamento successivo delle parti nell'interpretazione della clausola; con il secondo hanno dedotto violazione di varie norme del codice civile sostenendo che le obbligazioni derivanti da un uso aziendale non sarebbero liberamente superabili e che la condotta datoriale non potesse essere qualificata come disdetta, ma come inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello, perché nella ricostruzione della volontà negoziale non può essere escluso a priori il rilievo del comportamento successivo delle parti, specie quando la clausola sia non del tutto univoca. La clausola sul superminimo doveva essere letta anche alla luce della prassi datoriale protrattasi per oltre un decennio e in occasione di più rinnovi contrattuali nazionali, nei quali l'assorbimento non era stato applicato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché resta ancora da definire, in sede di rinvio, il significato della clausola attributiva del superminimo e solo dopo potrà valutarsi la questione della prassi aziendale e della sua eventuale cessazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non può arrestarsi al solo dato letterale; il comportamento complessivo delle parti, anche successivo, concorre a ricostruire la volontà negoziale e non può essere escluso in via aprioristica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nell'interpretazione della clausola e nella qualificazione della condotta datoriale.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione alle fonti delle obbligazioni invocate per il superminimo e la prassi aziendale.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo a sostegno della tesi sull'incidenza della disciplina collettiva sul trattamento individuale.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo con riferimento alla cessazione degli effetti del vincolo.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo per qualificare come inadempimento la condotta datoriale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte d'appello si era uniformata a un precedente della stessa Corte territoriale mediante motivazione per relationem.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il dato letterale ha rilievo prioritario ma non esclusivo: l'interprete deve ricercare la comune intenzione delle parti considerando anche gli elementi extratestuali, compreso il comportamento complessivo e successivo dei contraenti.
  • Quando una clausola è non univoca o suscettibile di più letture, il comportamento successivo delle parti può costituire un indice decisivo per chiarirne la portata, specie se reiterato per lungo tempo e coerente in più occasioni applicative.
  • È errato escludere in via astratta la rilevanza della prassi successiva solo perché essa conduca a un risultato diverso dal significato letterale apparente della clausola; il procedimento ermeneutico deve essere circolare e complessivo.
  • In materia di superminimo individuale, la mancata applicazione dell'assorbimento in occasione di successivi aumenti contrattuali può essere valorizzata come indice della volontà delle parti di escluderne l'assorbibilità, se tale comportamento è univoco e protratto nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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