Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24475/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento di un superminimo individuale riconosciuto a un lavoratore, rimasto invariato nel tempo nonostante i rinnovi contrattuali collettivi e gli incrementi retributivi intervenuti. La corte d'appello aveva ritenuto, in riforma parziale del primo grado, che tale superminimo fosse non assorbibile e aveva condannato la società a restituire al lavoratore le somme trattenute a partire da una certa data. La società ha proposto ricorso principale deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. e dei principi sull'istituto del superminimo, contestando la ricostruzione della volontà negoziale come esclusiva dell'assorbibilità. Il lavoratore ha resistito e proposto ricorso incidentale contro la compensazione integrale delle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la motivazione sulla compensazione fosse apparente e fuori dai limiti consentiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché la corte territoriale aveva correttamente valorizzato, nell'interpretazione del regolamento negoziale, non solo il dato letterale ma anche il comportamento complessivo e successivo delle parti, coerentemente con l'art. 1362 c.c. Ha ribadito che il superminimo è di regola assorbibile nei successivi miglioramenti collettivi, salvo diversa previsione contrattuale o una pattuizione che gli attribuisca autonoma causa, accertamento rimesso al giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, ha ritenuto legittima la compensazione disposta in appello in ragione dei numerosi contrasti giurisprudenziali di merito, senza rilevare un vizio motivazionale. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo dato letterale; può valorizzare anche il comportamento successivo dei contraenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedente arresto di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, ratione temporis, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nei casi tipizzati di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze/assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità analoga.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della statuizione sulle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro sul dovere di motivazione dei provvedimenti giudiziari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il dato letterale ha rilievo iniziale ma non decisivo: la comune intenzione delle parti va ricostruita attraverso un percorso complessivo che consideri anche gli elementi extratestuali e il comportamento, pure successivo, dei contraenti.
  • Il giudice di merito può desumere la non assorbibilità di un superminimo individuale dal comportamento delle parti, quando il trattamento sia rimasto invariato nel tempo nonostante gli incrementi retributivi collegati ai rinnovi contrattuali.
  • Il superminimo retributivo è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti della contrattazione collettiva, salvo diversa disciplina collettiva o una pattuizione individuale che gli attribuisca autonoma funzione e giustifichi la deroga alla regola generale.
  • L'accertamento della volontà negoziale e della portata derogatoria di una pattuizione sul superminimo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante la sola prospettazione di una diversa interpretazione del contratto.
  • La compensazione delle spese di lite può essere disposta, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c., solo nei casi tipizzati o in presenza di situazioni di analoga gravità ed eccezionalità; il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito se la motivazione richiami un effettivo contrasto giurisprudenziale di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.