Cassazione Civile, Sentenza n. 24696/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a intimazione di pagamento notificata nel 2021, avente a oggetto una cartella di pagamento del 2002 relativa a contributi dovuti per l'anno 1992. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999. La corte d'appello, in riforma, ha ritenuto invece ammissibile l'opposizione poiché diretta a far valere una prescrizione maturata dopo la notifica della cartella; nel merito ha accolto l'eccezione di prescrizione e dichiarato non dovute le somme. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 e dell'art. 3, commi 8 e 9, della l. n. 335/1995. Ha sostenuto che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto maturata la prescrizione quinquennale tra due intimazioni di pagamento, senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione connesso all'emergenza Covid-19, che avrebbe dovuto essere computato secondo la disciplina speciale richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale. Ha ritenuto che la corte d'appello abbia erroneamente applicato la sospensione dei termini di versamento prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, senza distinguere correttamente tale disciplina dalla sospensione della prescrizione disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015. Secondo la Corte, l'art. 68 non riguarda soltanto i versamenti, ma si estende anche alla notifica dell'intimazione di pagamento; tuttavia, nel computo della prescrizione occorre applicare la disciplina speciale dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 25, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione nel giudizio di primo grado.
art. 68 d.l. n. 18/2020
introduce una disciplina di sospensione connessa all'emergenza Covid-19; la Corte precisa che riguarda i termini di versamento e, secondo l'orientamento richiamato, si estende anche alla notifica dell'intimazione di pagamento.
art. 12 d.lgs. n. 159/2015
disciplina la sospensione della prescrizione conseguente alla sospensione dei termini; va applicata nel computo della prescrizione nei casi considerati dalla normativa emergenziale.
art. 3, commi 8 e 9, l. n. 335/1995
norma invocata nel motivo di ricorso in tema di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
art. 378 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dal Pubblico Ministero in prossimità dell'udienza.
art. 67 d.l. n. 18/2020
distingue la sospensione dei termini relativi ad attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da quella prevista dall'art. 68.
art. 2942 c.c.
richiamato come categoria generale di sospensione della prescrizione per la condizione del titolare del diritto.
Massime di principio
- Quando una norma emergenziale sospende termini di attività amministrative o di riscossione, occorre distinguere la sospensione dei termini procedimentali dalla sospensione della prescrizione dei crediti: sono istituti diversi e non automaticamente sovrapponibili.
- Nella materia della riscossione dei crediti previdenziali, la sospensione emergenziale va verificata in base alla specifica attività considerata; l'intimazione di pagamento può essere ricondotta alla disciplina dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, ma il computo della prescrizione deve seguire la disciplina speciale richiamata dall'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
- Il giudice di merito incorre in violazione di legge se calcola la maturazione della prescrizione applicando la sola proroga o sospensione dei termini di versamento senza operare il corretto raccordo con la sospensione della prescrizione prevista dalla normativa speciale.
- In presenza di orientamenti di legittimità consolidati e successivi alla proposizione del ricorso, la Corte di cassazione può richiamarli per risolvere la questione di diritto e cassare la decisione di merito che se ne sia discostata.
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