Cassazione Penale, Sentenza n. 35223/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 21 maggio 2024, ha condannato l’imputato a 8 mesi di arresto e 800 euro di ammenda per porto ingiustificato di un coltello con lama di 5 cm, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e guida senza patente, aggravata dalla reiterazione nel biennio. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna con sentenza del 9 ottobre 2025. L’imputato ha proposto sette motivi: (1) nullità per difetto di correlazione tra contestazione e condanna, assumendo che fosse stato condannato per porto di strumento da punta o da taglio anziché per porto di strumento utilizzabile per l’offesa in ragione delle circostanze di tempo e luogo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla condanna ai sensi dell’art. 4 l. n. 110/1975, deducendo di avere giustificato nell’immediatezza il porto del coltello, poi spiegato come portachiavi, e chiedendo comunque l’attenuante del terzo comma per le dimensioni dell’oggetto, la giustificazione e il comportamento tenuto durante il controllo; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla condanna per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, poiché gli oggetti sarebbero stati compatibili con l’attività lavorativa; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla contestazione di guida senza patente reiterata nel biennio, per asserita mancanza di prova della definitività della precedente contestazione; (5) omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. per i reati dei capi B e C; (6) diniego delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata considerazione della condotta positiva, del modesto danno e delle condizioni economiche; (7) diniego della sostituzione della pena detentiva, contestando il rilievo attribuito ai precedenti e a presunte violazioni di misure di prevenzione per le quali non era stato condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: l’imputazione e la condanna riguardavano entrambe il porto del coltello con lama di 5 cm; il riferimento alle circostanze di tempo e luogo era un elemento ulteriore non necessario per la fattispecie del porto di uno strumento da punta o da taglio. Il secondo motivo è stato rigettato: dagli atti indicati non risultava una giustificazione fornita nell’immediatezza; la spiegazione resa successivamente non integrava il giustificato motivo richiesto. È stato inoltre ritenuto non illogico il diniego dell’attenuante del terzo comma, motivato con la pericolosità soggettiva desunta dai precedenti e con il contesto del porto, avvenuto di notte e in presenza di attrezzi da scasso. Il terzo motivo è stato rigettato perché alcuni oggetti rinvenuti erano idonei a forzare serrature e la mera compatibilità con un’attività lavorativa non costituiva seria giustificazione della loro destinazione lecita. Il quarto motivo è stato rigettato: per provare la definitività della precedente violazione non era necessaria un’attestazione documentale, essendo sufficiente un minimo di prova dell’accusa, a fronte del quale spettava all’imputato allegare l’eventuale impugnazione o altra circostanza impeditiva; il mero mancato ricordo non era sufficiente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell’art. 131-bis c.p. era stata introdotta con motivi aggiunti d’appello relativi a capi diversi da quelli investiti dall’atto originario e non poteva essere validamente coltivata in cassazione. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena erano sorretti da motivazione non manifestamente illogica, basata sull’assenza di elementi favorevoli e sui precedenti, senza obbligo di specifica confutazione di ogni elemento favorevole dedotto. Il settimo motivo è stato rigettato: l’eventuale inesattezza circa precedenti condanne per violazione di misure di prevenzione non era decisiva, poiché il diniego della pena sostitutiva era fondato anche sui precedenti penali e su una valutazione complessiva coerente con i criteri legali di rieducazione, prevenzione della recidiva e affidabilità nell’adempimento delle prescrizioni.
Norme richiamate
Ne consegue che, in presenza di un’arma da punta e da taglio, non è necessario che il porto sia avvenuto in circostanze di tempo e luogo che lo rendevano chiaramente utilizzabile per l’offesa, come correttamente ritenuto in sentenza.
Il porto di uno strumento da punta o da taglio ricade nella fattispecie che vieta il porto salvo giustificato motivo; non occorre dimostrare anche che, per tempo e luogo, fosse chiaramente utilizzabile per offendere.
In tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall'art. 707 cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui.
Per la configurabilità del reato sono sufficienti il possesso o l’immediata disponibilità degli arnesi; grava sull’imputato l’onere di fornire una seria giustificazione della loro destinazione attuale e lecita.
In presenza di quel “minimo di prova” fornito dall’accusa competeva, pertanto, all’imputato allegare di aver presentato il ricorso che ha impedito alla contestazione di diventare definitiva, allegazione che non è rinvenibile nel mero mancato ricordo della circostanza in esame da parte dell’imputato.
Ai fini della reiterazione nel biennio della guida senza patente, non è indispensabile un’attestazione documentale della definitività della precedente contestazione: fornito dall’accusa un minimo di prova, l’imputato deve allegare l’eventuale impugnazione o altra circostanza impeditiva.
Poiché nel caso in esame i motivi aggiunti di appello impugnavano un capo della decisione diverso da quelli oggetto del ricorso principale, essi erano inammissibili.
La questione relativa alla causa di non punibilità non può essere validamente portata in cassazione quando sia stata dedotta in appello soltanto con motivi aggiunti riferiti a un capo diverso da quelli investiti dall’atto originario.
art. 58, comma 1, l. n. 689/1981
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
La sostituzione della pena detentiva è una scelta discrezionale subordinata alla valutazione dell’idoneità rieducativa della pena sostitutiva, della sua efficacia preventiva e, inoltre, dell’assenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per regola generale del sistema processuale, però, i motivi aggiunti devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
I motivi aggiunti d’appello devono riguardare i capi o i punti già individuati nell’atto originario di impugnazione; non possono estendere l’impugnazione a capi diversi.
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
I criteri dell’art. 133 c.p. concorrono alla valutazione discrezionale sull’applicazione delle pene sostitutive, insieme alle esigenze di rieducazione, prevenzione della recidiva e affidabilità nell’adempimento delle prescrizioni.
Massime di principio
- Il porto di strumenti da punta o da taglio è vietato fuori dall’abitazione salvo giustificato motivo; la condizione dell’oggetto chiaramente utilizzabile per offendere in ragione delle circostanze di tempo e luogo riguarda gli altri strumenti non espressamente qualificati come armi da punta o da taglio.
- Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 4 l. n. 110/1975 deve essere riferibile all’attualità del porto e suscettibile di immediata verifica; non è sufficiente una giustificazione formulata soltanto a posteriori.
- Nel reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso è sufficiente il possesso o l’immediata disponibilità degli strumenti; la mera compatibilità del loro possesso con un’attività lavorativa non basta a integrare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita.
- Per provare la definitività della precedente violazione rilevante ai fini della reiterazione della guida senza patente non è indispensabile un’attestazione documentale: può bastare un minimo di prova dell’accusa, a fronte del quale l’imputato deve allegare l’eventuale impugnazione o altra circostanza impeditiva.
- I motivi aggiunti d’appello devono restare entro i capi o punti individuati nell’atto originario; la deduzione in cassazione di una questione introdotta con motivi aggiunti inammissibili non rende ammissibile la censura.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la valutazione è censurabile quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, senza che sia necessaria la confutazione specifica di ogni elemento favorevole dedotto.
- La concessione di una pena sostitutiva richiede una valutazione complessiva di idoneità rieducativa, capacità di prevenire la commissione di altri reati e probabilità di adempimento delle prescrizioni; la decisione discrezionale è sindacabile in cassazione se manifestamente illogica o contraddittoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35198/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35203/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35207/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35208/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35211/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35214/2026 del 02/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →