Cassazione Penale, Sentenza n. 35214/2026 del 02/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condannata)
La controversia
La condannata ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva respinto la richiesta di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 3-bis, c.p., essendo madre di una bambina di età superiore a un anno e inferiore a tre. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: l’istanza prospettava anche il differimento nelle forme della detenzione domiciliare presso l’abitazione familiare, dove il marito si era dichiarato disponibile a ospitarla e assisterla; il Tribunale avrebbe valorizzato illogicamente il precedente rigetto provvisorio fondato sulla mancata prova dell’esistenza in vita della minore, poi documentata con certificato di nascita, le difficoltà nel reperire un domicilio e i mutamenti di domicilio della ricorrente, senza considerare l’ultima disponibilità abitativa allegata, le condizioni di salute del padre dei minori (affetto da carcinoma alla gola e sottoposto a radioterapia nel 2025), la risalenza dei reati in esecuzione e l’assenza di pericolo di recidiva di eccezionale rilevanza e di pericolo di fuga. La ricorrente aveva già beneficiato di un differimento senza commettere nuovi illeciti e viveva nella provincia di Roma con i figli iscritti a scuola. Il Tribunale aveva inoltre rilevato che in tre mesi erano stati indicati tre domicili, che la disponibilità dell’ultimo non era documentata e non risultavano provate l’effettiva convivenza con i figli e la presenza della madre all’udienza; aveva desunto instabilità genitoriale e insufficiente affidabilità, anche in ragione della mancata frequenza scolastica di tre figli. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché il Tribunale non aveva valutato la pericolosità, profilo decisivo, per il quale la legge richiede un pericolo di recidiva di eccezionale rilevanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio. Ha richiamato la disciplina dell’art. 147 c.p., come modificata dal d.l. n. 48 del 2025, convertito dalla l. n. 80 del 2025: il differimento facoltativo per la madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre richiede una valutazione discrezionale che consideri anche l’eventuale pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato sull’instabilità abitativa e sulla capacità di cura, ma aveva omesso del tutto di valutare la pericolosità della condannata, nonostante la risalenza dei reati contestata in ricorso. Tale profilo rileva anche ai fini della praticabilità di misure alternative, compresa la detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies ord. pen., eventualmente presso una struttura a custodia attenuata. La Corte non ha deciso direttamente sulla concessione del differimento, rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 147, comma 1, nn. 3 e 3-bis, c.p.
in presenza dei requisiti di cui all’art. 147, comma 1, nn. 3 (quando una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore ad un anno) e 3-bis (quando una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni), come modificato dal d.l. n. n. 48 del 2025 (c.d. decreto di sicurezza), conv.to con modifiche in l. n. 80 del 2025, per il differimento facoltativo della pena la valutazione discrezionale dei giudici di sorveglianza deve tener conto, ai sensi dell’ultimo comma, anche dell’eventuale pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
Nel valutare il differimento facoltativo della pena per la madre di prole minore rientrante nelle ipotesi previste, il giudice di sorveglianza deve considerare anche l’eventuale pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
Il menzionato ultimo comma dell’art. 147 cod. pen. prevede che nell’ipotesi di cui al n. 3-bis l’esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano.
Per l’ipotesi di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre, l’esecuzione può svolgersi in un istituto a custodia attenuata per detenute madri se lo consentono esigenze di eccezionale rilevanza.
art. 47-quinquies, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354
il quale dispone che l’espiazione della pena prevista per accedere alla detenzione domiciliare possa avvenire anche presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza.
L’espiazione della pena utile per accedere alla detenzione domiciliare può svolgersi anche presso un istituto a custodia attenuata, nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora, oppure in un luogo di cura, assistenza o accoglienza.
Massime di principio
- Nel decidere una richiesta di differimento facoltativo della pena presentata da una madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre, il giudice di sorveglianza deve valutare anche l’eventuale pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti; l’omissione di tale esame costituisce carenza motivazionale su un profilo decisivo.
- La tutela dell’interesse del minore a mantenere un rapporto quanto più possibile normale con il genitore detenuto non è assoluta, ma deve essere bilanciata con le esigenze contrapposte, inclusa la difesa sociale e la necessità di eseguire la pena.
- La valutazione della pericolosità ai fini del differimento facoltativo è rilevante anche per stabilire la praticabilità di misure alternative, tra cui la detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies ord. pen. e l’esecuzione presso una struttura a custodia attenuata.
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