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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35203/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 4 dicembre 2025, il G.u.p. del Tribunale di Trani, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, ha applicato, concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, la pena di sei mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida e la sospensione condizionale della pena. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione degli artt. 187, comma 1-bis, e 222, comma 2, cod. strada: secondo la difesa, il richiamo all’art. 222 e la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 consentirebbero, in assenza delle aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis, secondo e terzo comma, c.p., di applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca. Con il secondo motivo, ha denunciato vizio di motivazione sulla revoca, lamentando che la sentenza non indicasse quando avrebbe potuto conseguire una nuova patente. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: l’art. 187, comma 1-bis, cod. strada ha autonomia rispetto all’art. 222 e prevede la revoca obbligatoria quando il conducente in stato di alterazione da stupefacenti provoca un incidente; inoltre, il termine di tre anni per conseguire una nuova patente discende direttamente dall’art. 187, comma 6, e non deve essere indicato dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto, perché manifestamente infondato, il motivo relativo alla scelta tra revoca e sospensione della patente, affermando l’autonomia dell’art. 187, comma 1-bis, cod. strada rispetto all’art. 222 cod. strada e la conseguente obbligatorietà della revoca nella fattispecie contestata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo alla mancata indicazione del termine per conseguire una nuova patente: il termine minimo di tre anni dalla data del provvedimento di revoca è fissato dall’art. 187, comma 6, cod. strada e rileva nell’ambito del successivo procedimento amministrativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 1-bis, d.lgs. 285/1992

    La ratio sottesa all'art. 187, comma 1-bis, cod. strada – che prevede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il conducente, che versi in stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di sostanza stupefacente, abbia provocato un incidente stradale – così come quella sottesa all’art. 186 cod. strada – che prevede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il conducente che versi in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/I, abbia provocato un incidente stradale – va ricercata nella volontà del legislatore di punire più gravemente situazioni nelle quali la turbativa della circolazione sia correlata all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica del conducente, in quanto ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione.

    La guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti che abbia causato un incidente comporta la revoca obbligatoria della patente; la disposizione conserva autonomia rispetto all’art. 222 cod. strada.

  • art. 222 d.lgs. 285/1992

    Invece, l'art. 222 cod. strada disciplina le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove l’alterazione psicofisica rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (a cui è collegata la revoca della patente di guida) di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida.

    L’art. 222 disciplina le sanzioni accessorie relative ai reati colposi di danno commessi violando le norme stradali; non costituisce il fondamento per sostituire con la sospensione la revoca obbligatoria prevista dall’art. 187, comma 1-bis.

  • art. 187, comma 6, d.lgs. 285/1992

    Il termine per conseguire una nuova patente di guida è stabilito dall’art. 187, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in base al quale «l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca».

    Il termine minimo per conseguire una nuova patente è di tre anni dalla data del provvedimento di revoca; essendo fissato dalla legge, non occorre che sia indicato nella sentenza del giudice della cognizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto la Corte ha inoltre disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’art. 187, comma 1-bis, cod. strada è autonomo rispetto all’art. 222 cod. strada: quando il conducente in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti provoca un incidente, la revoca della patente è obbligatoria secondo la disciplina speciale, senza che il richiamo all’art. 222 consenta di sostituirla con la sospensione.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, relativa all’art. 222 cod. strada, non incide sulla distinta disciplina della revoca obbligatoria prevista dall’art. 187, comma 1-bis, cod. strada.
  • Il giudice della cognizione che dispone la revoca della patente non deve indicare in sentenza il termine per conseguirne una nuova: il limite minimo di tre anni dalla data del provvedimento di revoca è stabilito dall’art. 187, comma 6, cod. strada e rileva nel successivo procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida sotto effetto di stupefacenti
RamiProcesso penaleReati stradali

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