Cassazione Penale, Sentenza n. 35198/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 14 ottobre 2025 resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato per non aver commesso il fatto dal furto aggravato di energia elettrica, contestato per avere sottratto energia all’ENEL mediante un allaccio diretto abusivo a un immobile di via Toledo 51/c nella sua disponibilità. La verifica del 29 agosto 2023 aveva accertato il prelievo dalla rete tramite un cavo abusivo; l’imputato era stato trovato nell’immobile e aveva dichiarato di utilizzarlo e di fruire della fornitura. Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente la prova del suo coinvolgimento, anche perché non era stato sorpreso mentre realizzava l’allaccio e la madre risultava formalmente residente nell’abitazione e aveva subito una denuncia per averla occupata. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania ha proposto un unico ricorso, formalmente dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che la presenza dell’imputato, le sue dichiarazioni circa l’utilizzo dell’immobile e della fornitura abusiva, nonché il riallaccio abusivo successivo al distacco del maggio 2023 e oggetto della denuncia del 29 agosto 2023, costituivano elementi idonei a dimostrarne la consapevolezza; ha inoltre richiamato la natura oggettiva dell’aggravante della violenza sulle cose, applicabile anche al beneficiario che non abbia materialmente eseguito l’allaccio. La Corte ha qualificato la censura, nella sostanza, come denuncia di violazione di legge e l’ha ritenuta fondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza assolutoria, rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Ha ritenuto erroneo escludere la responsabilità per il solo fatto che l’imputato non fosse stato identificato come autore materiale dell’allaccio: l’uso consapevole e continuativo dell’energia illecitamente prelevata può integrare l’impossessamento, e l’aggravante della violenza sulle cose può essere valutata anche a carico di chi utilizzi un allaccio realizzato da altri, se conosciuto o ignorato per colpa. Ha inoltre rilevato che il giudice di primo grado non aveva esaminato la dichiarazione spontanea dell’imputato di essere utilizzatore dell’immobile e fruitore della fornitura abusiva; nel rito abbreviato, dichiarazioni spontanee di natura confessoria sono utilizzabili contro chi le ha rese quando risulti chiaramente la spontaneità e l’assenza di coercizioni o sollecitazioni. La Corte non ha pronunciato una condanna nel merito, demandando al giudice di rinvio il nuovo esame.
Norme richiamate
l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della res, dell'ente erogatore; in tale caso, la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato
La fruizione consapevole dell’energia elettrica sottratta abusivamente realizza l’impossessamento richiesto per il furto; l’eventuale registrazione dei consumi ha funzione probatoria del fatto e dell’entità del danno.
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante predetta, prevista dall'art. 625, primo comma, n.2), cod. pen., è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente stesso se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo
L’aggravante della violenza sulle cose può essere applicata anche al beneficiario che non abbia materialmente realizzato l’allaccio, purché la circostanza sia conosciuta o ignorata per colpa; la distinzione tra chi esegue la manomissione e chi usa l’energia rileva soltanto se incide sull’elemento soggettivo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
essendo stato dedotto che la sentenza impugnata non ci sarebbe attenuta ai principi elaborati dal diritto vivente in ordine all'interpretazione dell'art. 625, n.2, cod.pen., in punto di presupposti necessari per la formulazione di un giudizio di responsabilità in ordine alla fattispecie di sottrazione di energia elettrica.
La Corte considera che, al di là della rubrica formale di vizio motivazionale, la doglianza deduce in realtà la violazione dei principi di diritto sull’applicazione dell’art. 625, n. 2, c.p.; non decide quindi la censura come mera contestazione della valutazione motivazionale.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, la fruizione consapevole dell’energia prelevata abusivamente integra l’impossessamento, anche se l’utilizzatore non ha realizzato materialmente l’allaccio.
- L’aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia elettrica può essere contestata anche a chi si limita a utilizzare l’allaccio abusivo eseguito da un terzo, se la circostanza è conosciuta o ignorata per colpa; la distinzione tra autore materiale dell’allaccio e beneficiario rileva solo quando incide sull’elemento soggettivo.
- Nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee di natura confessoria rese dall’imputato sono utilizzabili nei suoi confronti quando risulti chiaramente che sono state rese spontaneamente, senza coercizioni o sollecitazioni delle forze dell’ordine.
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