Cassazione Penale, Sentenza n. 35211/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro la decisione della Settima Sezione penale della Cassazione n. 10464 del 2026, che aveva dichiarato inammissibile per carenza originaria d’interesse il suo ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e disposto, in suo favore, l’affidamento in prova al servizio sociale. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato un errore di fatto, sostenendo che la Cassazione non avrebbe considerato l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza dell’8 ottobre 2025 davanti al Tribunale di sorveglianza; ha affermato che la regolare partecipazione all’udienza gli avrebbe consentito di contestare la misura e di proporre modalità esecutive compatibili con gli impegni lavorativi e familiari, mentre l’annullamento per vizio di notifica avrebbe evitato l’esecuzione dell’affidamento e gli avrebbe consentito di rimanere libero. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea individuazione del domicilio per le notifiche e l’assoluta mancanza di conoscenza del procedimento e dell’udienza, sostenendo che la nullità della notifica al domicilio elettivo corretto fosse assoluta e insanabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la ragione della precedente declaratoria d’inammissibilità: l’assenza di un interesse concreto a impugnare, considerato che il ricorrente aveva ottenuto l’affidamento in prova, provvedimento più favorevole rispetto a quello richiesto, e non aveva indicato uno specifico pregiudizio connesso alla mancata partecipazione all’udienza. Le prospettate conseguenze — la possibilità di rimanere libero e una rimodulazione delle modalità dell’affidamento — sono state giudicate ipotetiche e vaghe. Inoltre, le censure riguardavano questioni valutative e di diritto, non una svista percettiva immediatamente verificabile, e non rientravano quindi nell’ambito dell’art. 625-bis c.p.p.; l’omesso rilievo di una nullità, in assenza della mancata percezione di un fatto o atto non valutativo da cui essa derivi, non integra l’errore di fatto deducibile con tale rimedio. Non si è tenuto conto della richiesta di trattazione orale collegata all’adesione del difensore all’astensione, poiché il procedimento era già fissato in camera di consiglio non partecipata. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, invero, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche.
Il ricorso straordinario è ammesso per un errore percettivo, oggettivamente verificabile e causalmente determinante; non consente di rimettere in discussione valutazioni o interpretazioni giuridiche.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità può aggiungersi il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile soltanto quando si deduca una svista o un equivoco meramente percettivo, immediatamente e oggettivamente riscontrabile dagli atti e determinante per la decisione; non può essere utilizzato per contestare errori di valutazione o interpretazioni giuridiche.
- La deduzione dell’omesso rilievo di una nullità non configura, di per sé, un errore percettivo rilevante ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p.: occorre indicare la mancata considerazione di un fatto o di un atto da cui la nullità deriva, purché tale dato non richieda valutazioni.
- Il ricorso è aspecifico quando non si confronta con la concreta ratio della decisione impugnata e ripropone una censura che non confuta la ragione sulla quale essa si fonda.
- L’interesse all’impugnazione deve essere concreto e attuale; prospettazioni ipotetiche circa l’esito alternativo del procedimento o la possibile modifica delle modalità esecutive di una misura non bastano, se non è indicato uno specifico pregiudizio.
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