Cassazione Penale, Sentenza n. 35207/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, amministratore unico dal 18 novembre 2015 di una società a responsabilità limitata semplificata dichiarata fallita il 19 settembre 2019, era stato condannato dal Tribunale di Milano il 20 giugno 2024 a due anni di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3 dicembre 2025, aveva riqualificato la bancarotta documentale da fraudolenta a semplice e quella del capo A ai sensi dell’art. 217 l. fall., confermando nel resto la condanna per bancarotta da operazioni dolose e bancarotta semplice documentale. La prima condotta consisteva nell’omesso sistematico versamento delle imposte dal 2015 al fallimento, con debito erariale complessivo di euro 278.095,13; la seconda nell’omessa consegna e nel mancato deposito della documentazione fiscale e contabile e dei bilanci, con impedimento della ricostruzione degli affari da parte del curatore. Con il primo motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo della bancarotta da operazioni dolose: a suo avviso, il mancato pagamento non bastava, occorrendo la prova di una scelta gestionale consapevole e della prevedibilità concreta del dissesto; ha inoltre sostenuto che la riqualificazione della bancarotta documentale in forma semplice indebolisse la prova del dolo e che le condotte non integrassero più fatti di bancarotta ai fini dell’aggravante. Con il secondo motivo, ha dedotto la nullità derivante dalla mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare al difensore di fiducia: la nomina sarebbe stata depositata telematicamente e la ricevuta d’invio, unitamente alla precedente notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., avrebbe dovuto consentire la partecipazione del difensore e l’accesso ai riti alternativi, senza che il rigetto tecnico del sistema potesse comprimere il diritto di difesa garantito anche dall’art. 6 CEDU. Con il terzo motivo, ha censurato l’omessa o apparente motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché non si confrontava con le ragioni delle decisioni di merito, e comunque manifestamente infondato: dagli atti risultava il rigetto della nomina da parte del sistema telematico e, secondo l’art. 24 d.l. n. 137/2020 e il provvedimento DGSIA del 5 febbraio 2021, il deposito si perfeziona con il rilascio della ricevuta di accettazione, non con il mero invio. Il primo motivo è stato rigettato: la bancarotta impropria da operazioni dolose richiede la coscienza e volontà delle operazioni e la prevedibilità del dissesto, non il dolo specifico di provocare il fallimento né la finalità di dissesto; nel caso concreto, la pressoché totale omissione degli adempimenti fiscali per tutta la vita della società e il debito accumulato fino al fallimento erano elementi idonei a sorreggere la valutazione del dolo generico. La diversa qualificazione della bancarotta documentale non incideva sul dolo dell’altra fattispecie, poiché le due condotte erano distinte e non sovrapponibili; è stata quindi respinta anche la censura sull’aggravante dei più fatti di bancarotta. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva motivato sulla congruità e proporzionalità della pena, determinata nei minimi edittali, e sul riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata.
Norme richiamate
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
Il deposito telematico della nomina si perfeziona con il rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali; il mero invio o una ricevuta che non attesti l’accettazione non è sufficiente.
art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall.
Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, infatti, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa.
La bancarotta impropria da operazioni dolose richiede la coscienza e volontà delle operazioni antidoverose e la prevedibilità del dissesto quale loro conseguenza; non occorre dimostrare una volontà specifica di causare il fallimento.
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Milano il 20.06.2024, ha riqualificato il reato di cui al capo A dell'imputazione ai sensi dell'art. 217 I. fall.
La disposizione è richiamata quale norma di riqualificazione del reato del capo A; la sentenza non espone ulteriori criteri interpretativi specifici relativi all’art. 217 l. fall.
Massime di principio
- La bancarotta impropria da operazioni dolose può essere integrata da omissioni fiscali e previdenziali protratte e sistematiche quando siano espressione di una scelta gestionale antidoverosa e causino o contribuiscano a causare il dissesto; non basta, tuttavia, il mero inadempimento considerato isolatamente.
- Per la bancarotta impropria da operazioni dolose è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà delle operazioni e nella prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa; non è necessario il dolo specifico di provocare il fallimento.
- Il deposito telematico di un atto presso gli uffici competenti si perfeziona al rilascio della ricevuta di accettazione dei sistemi ministeriali, secondo le modalità previste; il mero invio non equivale al deposito eseguito.
- La bancarotta da operazioni dolose e la bancarotta documentale sono fattispecie autonome quando le rispettive condotte e i relativi elementi costitutivi non si sovrappongono; la riqualificazione della bancarotta documentale non determina, di per sé, il venir meno del dolo dell’altra fattispecie.
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