Cassazione Penale, Sentenza n. 35208/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati, rispettivamente amministratrice legale e amministratore e cogestore di fatto della società Doc Market s.r.l., dichiarata fallita il 20 luglio 2012 dopo la revoca del concordato preventivo ammesso nel 2011, hanno impugnato la sentenza del 9 dicembre 2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 31 gennaio 2024, li aveva condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte d'appello aveva assolto loro e un coimputato da numerose contestazioni di estorsione ai danni di dipendenti sottopagati, confermando la condanna dei due ricorrenti per alcune condotte distrattive e rideterminando per ciascuno la pena in quattro anni di reclusione. Il reato di bancarotta semplice documentale era già stato dichiarato prescritto in primo grado e per la bancarotta fraudolenta documentale vi era stata assoluzione; un'ulteriore contestazione di estorsione era stata esclusa dal Tribunale. I ricorrenti hanno articolato sette motivi. Con il primo hanno denunciato violazione di legge e motivazione apparente o omessa: la Corte territoriale avrebbe dedicato soltanto tre pagine alla decisione, senza confrontarsi analiticamente con i motivi di appello e con la memoria difensiva, né svolgere un effettivo controllo critico sulla sentenza di primo grado. Con i motivi dal secondo al sesto hanno contestato la ricostruzione dei fatti e la configurabilità delle distrazioni, sostenendo in particolare che i pagamenti anticipati dei canoni di locazione alla new company Gabrem s.r.l., amministrata da uno dei ricorrenti e riconducibile ai coniugi, erano operazioni infragruppo dirette a finanziare un investimento immobiliare. Hanno sostenuto che le operazioni contestate erano, al più, atti imprudenti di gestione compiuti nell'interesse dell'impresa e non condotte fraudolente di depauperamento, e che non era stata dimostrata la consapevolezza del dissesto. Con il settimo motivo hanno censurato la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute in appello dalla curatela, deducendo che la parte civile non aveva partecipato al grado né chiesto il rimborso delle spese. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese e l'inammissibilità del ricorso nel resto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione d'appello, generica e sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado, non ha verificato analiticamente i fatti contestati né risposto alle specifiche censure difensive sulla prova, sull'utilizzabilità e sul significato degli elementi probatori, sulla natura depauperativa delle operazioni e sulla consapevolezza del dissesto. Il vizio investe l'intero apparato argomentativo e decisorio. I motivi dal secondo al sesto, relativi alla responsabilità, e quello sulle spese sono stati assorbiti, non decisi nel merito. La Corte ha precisato che nel nuovo giudizio dovrà essere esaminata anche la prospettazione secondo cui le operazioni sarebbero state attività d'impresa manifestamente imprudenti, rilevanti come bancarotta semplice se compiute nell'interesse dell'impresa, anziché bancarotta fraudolenta se dirette dolosamente a perseguire un interesse proprio o di terzi estranei. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Il giudice di rinvio dispone di pieni poteri di cognizione e di rivalutazione del compendio probatorio, nel rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; resta possibile la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. La responsabilità e la statuizione sulle spese non sono state definitivamente decise.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
L'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.) e il controllo della Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111, comma 7, Cost.) sostengono come architravi di una costruzione i principi fondamentali della soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.); dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti (artt. 102, 104 e 106 Cost.); dell'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge (art. 111, comma 1, Cost.).
L'obbligo costituzionale di motivazione è garanzia del controllo sull'applicazione della legge e rende effettivo il sistema delle impugnazioni; una motivazione apparente impedisce tale controllo.
deve ritenersi nulla per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., la sentenza d'appello che riproduca la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere effettivamente alle doglianze proposte dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado e limitandosi a condividere le argomentazioni del primo giudice senza spiegare le ragioni di tale condivisione
La sentenza d'appello non può limitarsi a riprendere o condividere la motivazione di primo grado senza confrontarsi effettivamente con le doglianze devolute.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
qualora le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La mancata risposta a doglianze d'appello specifiche e decisive integra vizio di motivazione quando la complessiva motivazione non consenta di ritenerle superate.
la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa
La distinzione richiede di accertare la finalità dell'operazione: l'interesse dell'impresa può ricondurre le operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti alla bancarotta semplice; il perseguimento doloso di un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa può integrare la bancarotta fraudolenta.
Restano affidati al giudice del rinvio i poteri istruttori e motivazionali pieni che devono guidarlo nella decisione finale secondo il proprio libero convincimento, anche sulla base di elementi sinora trascurati e ferma la possibilità di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 del codice di rito
Nel giudizio di rinvio è possibile rinnovare l'istruzione probatoria secondo la disciplina dell'art. 603 c.p.p.
tenendo presente, ovviamente, come stella polare di ogni valutazione intorno alla responsabilità, il canone dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, imposto dall'art. 533 cod. proc. pen.
La rivalutazione della responsabilità nel giudizio di rinvio deve rispettare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Massime di principio
- La sentenza d'appello deve confrontarsi con i motivi specifici e decisivi dell'impugnazione e svolgere un effettivo controllo critico sulla decisione di primo grado. Il rinvio alla motivazione precedente è insufficiente quando non dimostra che le questioni devolute siano state esaminate e le ragioni di primo grado consapevolmente condivise.
- La motivazione complessiva può superare l'assenza di una risposta espressa a singole deduzioni solo se l'organizzazione logica e la completezza dell'argomentazione rendono comprensibile che quelle deduzioni siano state valutate e superate; se invece riguardano fatti e prove decisivi, la loro omissione integra vizio di motivazione.
- Quando l'appello contesta la ricostruzione concreta dei fatti e il significato probatorio degli elementi acquisiti, il giudice deve verificarne l'acquisizione e l'utilizzabilità, chiarirne la natura e il valore probatorio e collegarli in un percorso logico coerente, senza dare per provati i fatti controversi né limitarsi a qualificarli con formule assertive.
- Nel distinguere tra bancarotta semplice per operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti e bancarotta fraudolenta, occorre accertare se le operazioni siano state compiute nell'interesse dell'impresa oppure se l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa.
- In caso di annullamento per vizio motivazionale relativo all'affermazione di responsabilità, il giudice di rinvio dispone, salvi eventuali limiti di giudicato interno, di pieni poteri di cognizione e può rivalutare autonomamente il fatto e il compendio probatorio; la decisione deve comunque rispettare il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35198/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35203/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35207/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35211/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35214/2026 del 02/10/2026
- Sentenza penale · 2 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35215/2026 del 02/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →