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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40321/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 sull'anno d'imposta 2011. La società aveva utilizzato in compensazione un credito IVA riferito al 2010, credito che proveniva da una dichiarazione presentata tardivamente, cioè oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza. L'Ufficio, prima della cartella, aveva inviato una prima comunicazione di irregolarità, poi una comunicazione con cui riconosceva la spettanza del credito IVA 2010 e infine un avviso bonario con cui escludeva carichi pendenti; quindi aveva iscritto a ruolo solo sanzioni e interessi per l'indebita compensazione. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che, in presenza di plurime interlocuzioni formali con il contribuente, non fosse attivabile la procedura di controllo automatizzato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, 54-bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972, 8, comma 6, e 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998, censurando l'affermazione secondo cui le interlocuzioni precluderebbero il controllo automatizzato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria ex art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente né contraddittoria in senso processuale, pur se errata nel merito. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che il controllo automatizzato e la successiva cartella non sono invalidati dalla mancata preventiva comunicazione dell'esito del controllo e, a maggior ragione, non lo sono quando l'amministrazione abbia comunque instaurato interlocuzioni con il contribuente nel rispetto dello Statuto del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite, in particolare la debenza di sanzioni e interessi sulla compensazione del credito. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    La procedura di liquidazione automatizzata dell'IVA consente l'iscrizione a ruolo all'esito del controllo; non richiede di regola una preventiva comunicazione al contribuente e non è esclusa dalle interlocuzioni amministrative intervenute.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per analogia quale disciplina del controllo automatizzato; la cartella emessa ai sensi di tale norma non è nulla per omessa comunicazione dell'esito del controllo, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    La mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo può incidere sulla validità della cartella solo nei casi in cui la procedura richieda rettifiche preventive e sussistano incertezze su aspetti rilevanti; nel caso esaminato tale nullità è esclusa.

  • art. 6, commi 2 e 5, l. n. 212 del 2000

    Le interlocuzioni tra fisco e contribuente si collocano nel rispetto dello Statuto del contribuente e non impediscono l'attivazione del controllo automatizzato.

  • art. 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla dichiarazione tardiva; la Corte ne utilizza il richiamo solo come parte del motivo accolto, senza svilupparne una autonoma interpretazione.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla dichiarazione tardiva; la Corte ne utilizza il richiamo solo come parte del motivo accolto, senza svilupparne una autonoma interpretazione.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma evocata per il credito IVA e la sua compensazione; la Corte la richiama nel perimetro della controversia, senza una specifica statuizione interpretativa autonoma.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della CTR è ritenuta non apparente né incomprensibile, perché contiene una chiara ratio decidendi, sebbene erronea nel merito.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la mancata preventiva comunicazione dell'esito non determina di per sé la nullità della cartella, salvo i casi in cui la procedura richieda rettifiche preventive di dati dichiarativi e vi siano incertezze su aspetti rilevanti.
  • L'interlocuzione preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente, specie quando finalizzata a verificare la spettanza sostanziale di un credito, non preclude l'iscrizione a ruolo delle somme conseguenti all'esito del controllo automatizzato.
  • La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto una ratio decidendi comprensibile; non lo è quando la decisione espone una ragione chiara e intelligibile, anche se giuridicamente errata.
  • Se il contribuente dimostra in sede amministrativa l'esistenza contabile e l'effettività sostanziale del credito, l'Ufficio può scomputarlo nell'ambito del controllo automatizzato, assimilando la verifica amministrativa a quella che avverrebbe in sede contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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