Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di pagamento notificate a una società cooperativa, fondate su due cartelle esattoriali relative a omessi versamenti di ritenute riferite agli anni 2005 e 2006. La contribuente aveva impugnato intimazioni e cartelle deducendo, tra l'altro, vizi di notificazione delle cartelle presupposte. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo invalida la notificazione delle cartelle perché, in caso di irreperibilità relativa, non sarebbe stata provata anche la ricezione della raccomandata informativa. In cassazione, l'agente della riscossione ha dedotto violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato illegittima la notificazione. La società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, eccependo l'inammissibilità del ricorso principale per vizi della notifica via PEC e per difetto di autosufficienza, nonché riproponendo censure sulla mancata produzione degli originali delle relate e sulla asserita irregolarità delle notifiche ai sensi delle norme sulla notificazione alle società e sull'uso del corriere privato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'agente della riscossione, ritenendo non condivisibile la motivazione della CTR sulla pretesa nullità della notificazione delle cartelle. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente, perché proposto da parte integralmente vittoriosa in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame delle ulteriori questioni sulla notificazione non valutate dalla CTR. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il c.d. doppio contributo a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di notificazione delle cartelle esattoriali e della relativa disciplina
la Corte osserva che la CTR ha ritenuto incompleta la procedura per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa, ma reputa apodittica tale affermazione
richiamato per esaminare l'eccezione di difetto di autosufficienza, che la Corte esclude
la Corte afferma che al giudizio non era applicabile, essendo abrogato
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
quarto comma (già quinto)
invocato dalla contribuente a sostegno delle censure sulla notificazione delle cartelle
richiamato dalla contribuente per contestare l'onere probatorio sulla regolarità della notificazione
richiamato dalla contribuente in tema di prova documentale
richiamato dalla contribuente in tema di efficacia probatoria delle copie
richiamati dalla contribuente in relazione alla contestazione della documentazione prodotta in giudizio
richiamato dalla contribuente per dedurre irregolarità della notificazione alle società
art. 60, primo comma, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla contribuente per censurare la modalità di notificazione
Massime di principio
- La censura di nullità della notificazione di una cartella esattoriale deve essere sorretta da una motivazione concreta e specifica: non è sufficiente un'affermazione apodittica del giudice di merito sulla mancata prova della regolarità della procedura.
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la valutazione della regolarità va compiuta verificando gli atti concretamente prodotti e le specifiche modalità seguite; se la motivazione del giudice di merito non chiarisce quali documenti manchino o quali passaggi siano inadempiuti, la decisione è censurabile per violazione di legge e/o motivazione apparente.
- La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC in formato .pdf può ritenersi valida, senza necessità del formato .p7m, quando non siano sollevate contestazioni specifiche sulla provenienza dell'atto e quando il destinatario abbia comunque raggiunto lo scopo difensivo.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa nel giudizio di appello è inammissibile, poiché manca l'interesse a impugnare la decisione favorevole ottenuta nel merito.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito perché ritenute assorbite devono essere riesaminate dal giudice di rinvio una volta cassata la decisione che le aveva assorbite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28965/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28985/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28988/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28990/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →