Cassazione Civile, Ordinanza n. 31345/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito notificati da un ente previdenziale per il recupero di contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2007 e 2008, determinati prendendo a base avvisi di accertamento induttivo dell’Agenzia delle Entrate relativi a maggior reddito. In primo grado il giudice aveva annullato gli avvisi ritenendo che l’ente previdenziale non potesse più fondarsi su un accertamento tributario divenuto inefficace a seguito della definizione bonaria della lite fiscale. La corte d’appello ha riformato la decisione e respinto la domanda della contribuente, affermando che la definizione agevolata del contenzioso fiscale non travolge l’accertamento dei maggiori redditi e che, mancando prove contrarie, la pretesa contributiva resta fondata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione della sentenza, sostenendo che la notifica fosse valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; 2) violazione della disciplina sulla definizione delle liti fiscali, assumendo che la sanatoria rendesse inefficace l’accertamento e dovesse incidere anche sulla pretesa contributiva, o quantomeno imporre l’adeguamento dei contributi alla percentuale concordata in sede fiscale; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita errata ripartizione dell’onere della prova, che avrebbe dovuto gravare sull’ente; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c., per mancata compensazione delle spese di lite in considerazione della novità della questione e del preteso contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione della sentenza, affermando che, per far decorrere il termine breve d’impugnazione, la notifica deve essere univocamente diretta al procuratore costituito o eseguita presso il suo domicilio, e che nel caso concreto la mancata indicazione del difensore come destinatario impediva la decorrenza del termine breve. Ha poi respinto i motivi sostanziali, ribadendo che la definizione concordata della lite fiscale ha la sola funzione di chiudere il contenzioso tributario e non elimina l’efficacia extrafiscale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate ai fini della contribuzione previdenziale; tale accertamento conserva valore presuntivo e può essere superato solo da specifiche prove contrarie, che la ricorrente non ha offerto. Ha inoltre escluso la violazione delle regole sull’onere della prova, perché, una volta invocato l’accertamento tributario dall’ente previdenziale, spetta all’obbligato contrastarne le risultanze con elementi contrari. Infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza sulle spese, poiché la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato però dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve d’impugnazione, deve essere inequivocamente rivolta al procuratore costituito o eseguita presso il domicilio eletto; la sola notifica alla parte non è sufficiente se non emerge con chiarezza il destinatario difensore.
art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia dell’accertamento fiscale ai fini previdenziali; la Corte ne esclude l’idoneità a fondare una simile conclusione.
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la definizione agevolata della lite fiscale travolga la pretesa contributiva; la Corte afferma che la definizione agevolata non incide sull’efficacia extrafiscale dell’accertamento.
L’ente previdenziale può avvalersi dell’accertamento tributario; spetta al debitore contribuente fornire prova contraria per evitare il consolidamento della pretesa contributiva.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Consente la riserva del deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La definizione del rigetto del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Per la decorrenza del termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza deve essere inequivocamente diretta al procuratore della parte o comunque eseguita in modo tale da rendere percepibile la finalità acceleratoria; la notifica alla parte priva della chiara indicazione del difensore destinatario non è sufficiente.
- La definizione agevolata di una lite fiscale non elimina, di regola, l’efficacia extrafiscale dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria quando tale accertamento sia utilizzato come base per pretese contributive previdenziali.
- L’accertamento tributario conserva valore presuntivo ai fini previdenziali e può essere superato solo mediante specifiche contestazioni e prove contrarie dell’obbligato; in mancanza di tali elementi, l’ente può fondare su di esso la propria pretesa contributiva.
- Quando l’ente previdenziale invoca un accertamento fiscale quale base del credito, il debitore non può limitarsi ad affermarne l’inefficacia per effetto della definizione della lite tributaria, ma deve contrastarne il contenuto con allegazioni e prove puntuali.
- La mancata compensazione delle spese processuali non è di per sé censurabile in cassazione, poiché la relativa scelta appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
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