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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16642/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva presentato istanza di interpello disapplicativo chiedendo la disapplicazione della disciplina sulle cd. società di comodo. L'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza per carenza dei presupposti. La società aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado e in appello. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto un unico motivo: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il diniego di agevolazioni/interpello non sarebbe atto impugnabile perché non rientrante nel catalogo tassativo degli atti impugnabili e non immediatamente lesivo della sfera del contribuente; ha inoltre contestato l'interesse ad agire e l'assimilazione della risposta all'interpello a un avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della commissione tributaria di secondo grado che aveva riconosciuto la impugnabilità del diniego di disapplicazione. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente quando l'atto dell'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria o un diniego definitivo con immediata rilevanza esterna. Il diniego di interpello disapplicativo, essendo un provvedimento definitivo e recettizio che incide sulla condotta dichiarativa del contribuente, è impugnabile; di conseguenza sussiste anche l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiamato come base normativa dell'istanza di interpello disapplicativo relativa alla disciplina delle società di comodo.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il diniego del Direttore regionale di disapplicazione delle norme antielusive ex questa disposizione è ritenuto un provvedimento definitivo e impugnabile dal contribuente.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma la Corte ribadisce che può essere interpretato estensivamente per includere anche atti che manifestino una pretesa tributaria o un diniego definitivo con effetti esterni.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire del contribuente è riconosciuto perché il diniego non è meramente consultivo, ma incide sulla sua condotta fiscale e quindi ha lesività attuale.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Sono richiamati a sostegno di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, conforme alla tutela del contribuente e al buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombe una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è tassativo, ma non impedisce l'impugnazione di atti diversi quando l'Amministrazione manifesti al contribuente una pretesa tributaria ben individuata o un diniego definitivo con effetti esterni.
  • Il diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive, reso su interpello disapplicativo, è un atto impugnabile dal contribuente perché ha immediata rilevanza esterna e incide sulla condotta dichiarativa, pur non avendo efficacia vincolante in senso stretto.
  • L'interesse ad agire sussiste quando l'atto amministrativo non sia meramente consultivo, ma produca una lesione attuale o potenziale qualificata della posizione del contribuente.
  • L'interpretazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 deve essere costituzionalmente orientata in funzione della tutela giurisdizionale del contribuente e del buon andamento dell'amministrazione.
  • Quando soccombe una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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