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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04750/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato sul redditometro ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in presenza di beni-indice di capacità contributiva non dichiarati: disponibilità economiche per l'acquisto e il mantenimento di tre autovetture e locazione di un'unità abitativa con canone annuo indicato dall'Ufficio. Il reddito sintetico veniva rideterminato in euro 96.773, a fronte di redditi dichiarati pari a zero. Il ricorso del contribuente in primo grado era stato accolto solo parzialmente, con riduzione del reddito accertato; in appello la decisione era stata ulteriormente favorevole al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 38, commi 4 e 5, dello stesso d.P.R., e degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittima la produzione in giudizio del quadro RN della dichiarazione 2007 come integrazione motivazionale dell'avviso; (2) violazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, per avere la CTR escluso l'applicabilità della norma in tema di sanatoria del vizio motivazionale dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che, nel sistema del redditometro, accertata l'effettività degli indici di capacità contributiva, l'Ufficio non deve fornire ulteriori prove, mentre grava sul contribuente l'onere di provare con idonea documentazione che il maggior reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che proviene da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Ha ritenuto che la CTR non avesse correttamente applicato tali principi, avendo impostato la decisione sul tema dell'integrazione motivazionale e sull'art. 21-octies l. n. 241/1990, norma giudicata non pertinente al caso, poiché non si trattava di un vizio procedimentale o formale dell'avviso, ma della valutazione della prova liberatoria del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi quarto, quinto e sesto

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche; la disponibilità di beni e servizi e le spese per incrementi patrimoniali costituiscono presunzioni legali relative di capacità contributiva, superabili solo con prova contraria documentale del contribuente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dall'Ufficio come norma violata, in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato per il regime delle presunzioni legali che sorregge il reddito sintetico.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, che nel redditometro grava sul contribuente quanto alla prova contraria.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    ritenuto non pertinente ai fini della sanatoria del preteso vizio motivazionale dell'avviso di accertamento, perché l'atto non presentava una violazione procedimentale o formale rilevante ai sensi di tale disposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro, una volta accertata l'effettiva disponibilità degli specifici beni-indice di capacità contributiva, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove sulla capacità reddituale del contribuente.
  • Il redditometro introduce una presunzione legale relativa: il giudice non può disattendere il valore presuntivo dei beni-indice, ma deve limitarsi a valutare la prova contraria fornita dal contribuente.
  • La prova contraria del contribuente deve essere documentale e non può risolversi nella mera allegazione della disponibilità di ulteriori redditi; occorre dimostrare, con elementi oggettivi e temporali, che tali redditi erano esistenti, disponibili e idonei a sostenere le spese contestate, oppure che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
  • L'art. 21-octies l. n. 241/1990 non è invocabile per sanare un contestato difetto di motivazione quando la controversia riguarda, in realtà, la corretta valutazione della prova liberatoria e non un vizio procedimentale o formale dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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