Cassazione Civile, Ordinanza n. 12930/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013 emesso dal Comune nei confronti di una contribuente. Nei giudizi di merito l’avviso era stato annullato perché ritenuto tardivamente notificato: la commissione regionale aveva confermato che, trattandosi di tributo locale soggetto a termine quinquennale, rilevava la data di ricezione dell’atto da parte della contribuente e non quella di spedizione della raccomandata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che, in caso di notifica di atto impositivo, dovesse applicarsi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, con rilievo della data di spedizione del plico (20 dicembre 2019) e non di ricezione (9 gennaio 2020). Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2934 e 2964 c.c., della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, e dell’art. 140 c.p.c., assumendo che il termine in questione fosse decadenziale per l’esercizio del potere impositivo e non prescrizionale, sicché anche qui sarebbe stata decisiva la data di spedizione. Con il terzo ha riproposto le medesime censure lamentando altresì un vizio di motivazione per il richiamo ritenuto acritico alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo. Ha affermato che, in materia di notificazione di atti di imposizione tributaria soggetti a termine di decadenza, opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: ai fini del rispetto del termine rileva la data in cui l’ente impositore ha consegnato l’atto al servizio postale o compiuto gli atti necessari alla notifica, non la successiva data di ricezione da parte del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11
Richiamato dal ricorrente come base della disciplina dell’IMU/ICI; nel ragionamento della Corte rileva quale riferimento normativo del potere impositivo e dei relativi termini.
Invocato dal ricorrente in relazione alla notificazione dell’atto; la Corte, però, valorizza il principio generale della scissione soggettiva del perfezionamento della notifica per il notificante.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la tesi della prescrizione; la Corte esclude che la fattispecie sia da qualificare come prescrizione del diritto di credito, ritenendo invece applicabile un termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte lo considera nel contesto dell’argomentazione sulla natura decadenziale del termine, non come regola decisiva della controversia.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
È la norma che disciplina il termine entro cui il Comune deve accertare i tributi locali; la Corte la qualifica come termine di decadenza correlato all’esercizio del potere impositivo.
La Corte ribadisce che la regola della conoscenza dell’atto ex art. 1334 c.c. è propria degli atti negoziali unilaterali e non si estende agli atti processuali o agli atti impositivi soggetti a decadenza, ove opera invece il principio di scissione soggettiva.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 6
"Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto."
La Corte richiama la norma come traccia normativa del principio di scissione soggettiva per gli atti tributari notificati a mezzo posta: ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la spedizione, mentre la decorrenza dei termini di impugnazione o reazione del destinatario decorre dalla ricezione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando la legge assoggetta il potere impositivo a un termine di decadenza, la notifica dell’avviso di accertamento si considera tempestiva, per il notificante, alla data in cui l’atto è consegnato al servizio postale o comunque affidato al procedimento notificatorio, non alla data di ricezione da parte del contribuente.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione non è limitato agli atti processuali, ma si applica anche agli atti tributari impositivi soggetti a decadenza, in coerenza con la disciplina speciale dettata per le notifiche postali degli atti fiscali.
- La regola di cui all’art. 1334 c.c. sulla ricezione dell’atto vale per gli atti negoziali unilaterali recettizi e non può essere estesa agli atti processuali o agli atti impositivi tributari, salvo espressa previsione diversa.
- Nel giudizio di legittimità, se il giudice di merito ha erroneamente fatto decorrere il termine decadenziale dalla data di ricezione dell’avviso invece che dalla data di spedizione, la decisione deve essere cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.
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