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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22586/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Nel periodo 2008-2012 un contribuente aveva ceduto oro a una società operante nel settore, emettendo fatture senza IVA in applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione, a seguito di controlli della Guardia di Finanza, sosteneva che il materiale ceduto non fosse in prevalenza "rottame d'oro" o semilavorato, ma "gioielli usati", con conseguente inapplicabilità del reverse charge e applicabilità invece del regime del margine. Per l'annualità 2009 fu quindi emesso avviso di accertamento per il recupero dell'IVA. Il contribuente vinse in primo grado; la CTR respinse l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi strettamente connessi: 1) violazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto sussistenti i presupposti del reverse charge; 2) violazione del medesimo art. 17, comma 5, per avere la CTR affermato che il reverse charge si applicherebbe anche a oggetti diversi dalla materia prima quando il cessionario li trasformi, utilizzandoli come metallo e non come oggetti usati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la CTR aveva correttamente accertato in fatto, sulla base di elementi documentali non specificamente contestati, che i beni ceduti erano destinati esclusivamente alla fusione e non all'immediato consumo. Ha quindi confermato che, ai fini del reverse charge sulle cessioni di oro, non rileva che il cessionario esegua personalmente la trasformazione, ma contano la purezza dell'oro e la non immediata destinazione al consumo; se tali requisiti mancano, si applica il regime del margine. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento ... nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario"

    Il reverse charge si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati con purezza almeno pari a 325 millesimi; non è richiesto che il cessionario svolga direttamente la trasformazione del bene, essendo decisive purezza e non immediata destinazione al consumo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2727 e 2729 c.c. nel motivo di ricorso, ma la Corte osserva che il giudice di merito non ha invertito l'onere della prova, limitandosi a un accertamento di fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo della CTR; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo della CTR; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE

    La disciplina interna è conforme alla disciplina unionale; il reverse charge è una deroga al principio generale dell'art. 193 e va interpretato in senso stretto, ma senza svuotarne la funzione antifrode.

  • art. 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Richiamato nel quadro sistematico delle ipotesi di inversione contabile per categorie di operazioni a rischio frodi.

  • art. 193, direttiva 2006/112/CE

    Rappresenta il principio generale per cui l'IVA è dovuta dal cedente; il reverse charge è una deroga legislativa.

  • art. 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    La nozione di cessione di beni è il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

  • art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7

    Definisce, nel testo applicabile, l'oro da investimento e il materiale d'oro, includendo anche il materiale d'oro in qualunque altra forma e purezza, ad uso prevalentemente industriale.

  • art. 311 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per distinguere il diverso regime del margine, riferito ai prodotti di occasione suscettibili di reimpiego.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione del reverse charge sulle cessioni di oro, il dato decisivo non è che il cessionario realizzi personalmente la trasformazione del bene, ma che il bene ceduto abbia i requisiti di purezza richiesti e non sia destinato all'immediato consumo.
  • Il regime di inversione contabile in materia aurifera va interpretato in coerenza con la disciplina unionale e con la sua finalità antifrode: il meccanismo si giustifica per beni di elevato valore e facilmente movimentabili, nei quali il rischio di evasione è maggiore.
  • La distinzione tra reverse charge e regime del margine dipende dalla natura del bene ceduto e dalla sua destinazione economica: il reverse charge riguarda beni d'oro destinati a successiva trasformazione o a un nuovo ciclo produttivo, mentre il regime del margine riguarda beni di occasione o reimpiego.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su documenti e circostanze non specificamente contestati, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del fatto, se non si dimostra un effettivo vizio di violazione di legge o un ribaltamento dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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