Cassazione Civile, Ordinanza n. 19589/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di un rimborso IRPEF richiesto per un errore di calcolo nella determinazione di una plusvalenza indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 1998. L’amministrazione ha negato il rimborso ritenendo che la dichiarazione integrativa presentata contenesse un importo palesemente errato e che, comunque, il ricorso introduttivo fosse tardivo. La contribuente ha impugnato il diniego e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c. perché la CTR avrebbe equivocato la materia del contendere trattandola come se fosse un avviso di accertamento, mentre si trattava di un diniego di rimborso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la natura del provvedimento impugnato; 3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 8, comma 3, l. 890/1982, sostenendo che la disciplina della compiuta giacenza non si applicherebbe al diniego di rimborso e che il termine per impugnare sarebbe decorso solo dal ritiro effettivo del plico; 4) violazione dello Statuto del contribuente e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’illegittimità del comportamento dell’amministrazione, che aveva deciso dopo molti anni dall’istanza; 5) violazione dello Statuto del contribuente e dell’art. 97 Cost., deducendo che l’inerzia dell’amministrazione avrebbe ingenerato un affidamento tale da giustificare una rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo e il quarto, e infondato anche il quinto. In particolare ha affermato che la CTR, pur con qualche imprecisione terminologica, aveva correttamente individuato l’oggetto della lite; ha poi stabilito che, quando il diniego di rimborso è notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 l. 890/1982, opera anche per tale atto la regola dell’art. 8 l. 890/1982 sulla compiuta giacenza, con perfezionamento della notificazione per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito o prima se vi è ritiro anticipato. Non essendovi alcuna distinzione tra avviso di accertamento e diniego di rimborso ai fini del perfezionamento, il ricorso notificato il 29 luglio 2013 è stato considerato tardivo rispetto al termine di sessanta giorni, poiché il perfezionamento era avvenuto il 15 aprile 2013. La Corte ha inoltre escluso che la mera inerzia dell’amministrazione potesse incidere sulla tempestiva conoscibilità dell’atto o fondare una rimessione in termini. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta erronea individuazione della materia del contendere non è stata ravvisata, perché la CTR aveva chiaramente descritto in fatto il diniego di rimborso, e le imprecisioni terminologiche in diritto non hanno inciso sulla decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale denunciato è stato escluso per insussistenza della pretesa nullità della sentenza di appello.
È il termine per impugnare l’atto tributario; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica per il destinatario.
art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890
"la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito"; "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione ... ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"
La disciplina della compiuta giacenza si applica anche alla notifica a mezzo posta del diniego di rimborso; il perfezionamento per il destinatario avviene decorsi dieci giorni dal deposito, oppure prima se il piego è ritirato prima.
art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890
Consente la notifica diretta, a mezzo posta, degli atti dell’amministrazione finanziaria secondo le regole della legge speciale sulla notificazione postale.
La rimessione in termini richiede una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine; la mera inerzia dell’amministrazione non è stata ritenuta idonea a integrare tale presupposto.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
La dedotta violazione del principio di buona fede e correttezza dell’amministrazione non è stata considerata idonea, nel caso concreto, a incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento non ha inciso sull’esito, non essendo l’inerzia amministrativa sufficiente a giustificare la rimessione in termini.
La censura di omessa pronuncia è stata assorbita dal rigetto della questione sulla tempestività del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
art. 8, terzo comma, l. 20 novembre 1982, n. 890
La ricorrente ne sosteneva l’inapplicabilità ai dinieghi di rimborso, ma la Corte ha respinto questa lettura.
Massime di principio
- La regola della compiuta giacenza della notificazione postale si applica anche ai provvedimenti di diniego di rimborso dell’amministrazione finanziaria, non solo agli avvisi di accertamento.
- Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, il perfezionamento della notifica per il destinatario si verifica, in caso di assenza e regolare deposito del piego con avviso, decorsi dieci giorni dal deposito, ovvero prima se il plico è ritirato anticipatamente.
- L’eventuale imprecisione terminologica del giudice di merito non determina nullità della sentenza se dalla motivazione emerge con chiarezza l’oggetto effettivo della controversia e il ragionamento decisorio resta comprensibile e coerente.
- L’inerzia o il ritardo dell’amministrazione nel provvedere sull’istanza non incide, di per sé, sulla conoscibilità legale dell’atto notificato e non integra automaticamente una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.
- Per ottenere la rimessione in termini non basta allegare un comportamento amministrativo inerte o equivoco: occorre dimostrare un effettivo impedimento non imputabile che abbia concretamente precluso il rispetto del termine processuale.
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